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Detassazione del TFS al via, ecco le istruzioni INPS
Con la pubblicazione della circolare dell'Istituto diventa operativa la detassazione del trattamento di fine servizio per il settore pubblico introdotta dal decreto legge 4/20

di FABIO VENANZI (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Con la pubblicazione della circolare Inps n. 90/2020, diventa operativa la detassazione del trattamento di fine servizio per il settore pubblico introdotta dal decreto legge 4/2019, insieme a quota 100. La detassazione del Tfs (indennità di buonuscita, indennità premio servizio e indennità di anzianità) opera fino a un imponibile fiscale di 50mila ed è pari a 1,5 punti percentuale per ogni anno di “ritardo” nell’erogazione del Tfs rispetto alla data di pensionamento, fino a un massimo di 7,5 punti.
Attualmente la prima rata, fino a un importo lordo di 50mila euro, viene pagata dopo 12/24 mesi in funzione del motivo di cessazione. Termini più brevi (90/105 giorni) si applicano ai casi di decesso e inabilità. La seconda rata (di ulteriori 50mila euro) viene corrisposta dopo dodici mesi dalla prima mentre la parte restante (terza rata) dopo ulteriori dodici mesi dalla seconda.
L’Inps precisa che la detassazione opera come detrazione dall’imposta determinata con le regole della tassazione separata, normalmente applicata alle cosiddette indennità equipollenti. L’agevolazione trova applicazione anche nei confronti dei dipendenti cessati prima del 2019, a condizione che almeno una rata venga corrisposta nel 2020.

Casi pratici per capire meglio
Al fine di determinare l’imponibile fiscale soggetto a “sconto”, si deve calcolare la prestazione lorda spettante, al netto delle esenzioni e riduzioni di legge. Non sono soggette a detassazione le somme eventualmente corrisposte all’interessato a titolo di altre indennità, come interessi e rivalutazione monetaria.
Nel primo esempio allegato, la prima rata da 50mila euro “corrisponde” a un imponibile di poco più di 31 mila euro. Quindi su tale importo si applica la detassazione dell’1,5% e restano oltre 17mila euro ancora agevolabili nella seconda rata, a cui si applica la detassazione del 3 per cento. Il beneficio complessivo è di circa 1.000 euro.
La parte di imponibile eccedente i primi 50mila euro è soggetta a tassazione secondo le regole generali. L’agevolazione fiscale è particolarmente favorevole a coloro che vanno in «pensione quota 100» e che ricevono il Tfs secondo i termini decorrenti dal perfezionamento dei requisiti ordinari (quindi anche 5-6 anni dopo il pensionamento – si veda il secondo esempio), nonché a chi ricorre al cumulo contributivo, a cui la prestazione viene pagata al raggiungimento del requisito anagrafico vigente tempo per tempo per la pensione di vecchiaia.
La circolare costituisce un documento utile per tutti gli enti pubblici che corrispondono direttamente il Tfs, non essendo iscritti all’Inps ai fini delle prestazioni previdenziali.
L’agevolazione non trova applicazione al Tfr con montante Tfs. È il caso del dipendente in regime di Tfs che ha optato per il Tfr aderendo a un fondo di previdenza complementare (Espero o Perseo Sirio) nonché del dipendente a tempo indeterminato in regime di Tfs che, in costanza di aspettativa dal servizio principale, instaura un rapporto di lavoro a tempo determinato in regime di Tfr e poi risolve quest’ultimo rapporto contestualmente o successivamente all’aspettativa senza rientrare neanche un giorno nel ruolo principale in regime di Tfs. In questo caso, infatti, la prestazione liquidata a cessazione è giuridicamente Tfr, ancorché composto – in quota parte – anche da Tfs.


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