MAGGIOLI EDITORE - ilPersonale.it


Per le nuove assunzioni il fondo crediti di dubbia esigibilità è quello assestato
Secondo la Corte dei conti della Campania, non si deve far riferimento al Fcde stanziato a inizio anno nel bilancio di previsione

di GIANLUCA BERTAGNA e SALVATORE CICALA (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato, in applicazione alla nuova disciplina introdotta dal decreto «Crescita», gli enti locali devono calcolare il rapporto percentuale fra spesa di personale ed entrate correnti tenendo conto che il fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) è quello determinato in sede di assestamento del bilancio e non a quello stanziato ad inizio anno nel bilancio di previsione. È quanto affermato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Campania con la deliberazione n. 111/2020.

La disposizione
L’articolo 33, comma 2, del decreto legge 34/2019 ha previsto un meccanismo che garantisce le assunzioni di personale negli enti locali sulla base della sostenibilità finanziaria. In sintesi il decreto ha definito un valore soglia, da utilizzare quale parametro di riferimento della spesa di personale a tempo indeterminato, calcolato come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate correnti relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, considerati al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Alla norma è stata data attuazione con il decreto ministeriale 17 marzo 2020.
Il decreto attuativo, con particolare riferimento al concetto di entrate correnti ha specificato che esse si riferiscono «media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati considerate al netto del fondo credili di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all’ultima annata considerata».
La bozza della circolare esplicativa, a firma congiunta del ministero per la pubblica amministrazione, Mef e Interno, ha fornito l’interpretazione che il Fcde è quello stanziato in bilancio di previsione, eventualmente assestato.

La richiesta di parere
Un ente locale campano, nel cimentarsi nei calcoli per definire la propria programmazione del fabbisogno di personale, si è trovato di fronte ad alcuni interrogativi nella determinazione del fondo credili di dubbia esigibilità. In particolare, il dubbio dell’ente è se il valore del fondo è quello assestato oppure quello stanziato in bilancio di previsione. Da qui la richiesta ai magistrati contabili di far conoscere la propria posizione sulla questione.

La risposta
La Corte dei conti, dopo aver ripercorso l’impianto normativo alla base del nuovo meccanismo assunzionale dei Comuni, ricerca la soluzione alla particolare problematica all’interno delle norme contabili degli enti locali.
La deliberazione ricorda, infatti, che in tema di previsioni di bilancio (del quale il Fcde è una delle componenti) sia la normativa primaria che i principi contabili tengono ben presente la possibilità di uno scostamento tra previsioni di entrata e circostanze sopravvenute, che possono influire sul suo ammontare, in sede di attuazione delle previsioni.
Lo stesso testo unico (articolo 175, comma 8) prevede la possibilità di un assestamento del bilancio, ovvero della verifica in concreto delle previsioni effettuate a inizio anno.
D’altronde anche i principi contabili (allegato 4.2 del Dlgs 118/2011, punto 3.3) consente, al fine di adeguare l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Sulla base di queste premesse, la Sezione di controllo per la Campania conclude che, nel calcolo del fondo credili di dubbia esigibilità, per le finalità di cui al precitato articolo 33, comma 2, del decreto legge 34/2019, si debba fare riferimento al fondo stesso così come determinato in sede di assestamento del bilancio, che potrebbe essere migliorativo o peggiorativo rispetto a quello calcolato nell’originario bilancio di previsione, ma sicuramente più attendibile rispetto al primo.


https://www.ilpersonale.it