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Concorso pubblico (Ente locale): diritto all'assunzione
La Corte di Cassazione afferma che il diritto all’assunzione del vincitore del concorso rientra nell’ambito della giurisdizione ordinaria e comporta che il giudice abbia il potere di adottare nei confronti della PA una sentenza di condanna all’assunzione dell’interessato

La Corte di Cassazione afferma che il diritto all’assunzione del vincitore del concorso rientra nell’ambito della giurisdizione ordinaria e comporta che il giudice abbia il potere di adottare nei confronti della pubblica amministrazione una sentenza di condanna all’assunzione dell’interessato. Sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 23 giugno 2020, n. 12368.

Massima

La pretesa azionata dal vincitore di un pubblico concorso bandito da un piccolo Comune non soggetto al patto di stabilità interno, posizionatosi al primo posto della relativa graduatoria finale, a causa della propria mancata assunzione in servizio – della quale il giudice del merito abbia ritenuto l’illegittimità in considerazione dell’assenza di impedimenti dovuti ad impossibilità sopravvenuta o a circostanze indipendenti dalla volontà della pubblica amministrazione non investe provvedimenti discrezionali, ma atti negoziali, relativi alla fase della gestione del rapporto di lavoro, cui si correlano diritti soggettivi.

Fatto

Un candidato al concorso indetto dal Comune ha vinto, collocandosi primo in graduatoria, ma non è stato assunto perché il Comune ha sostenuto di non poterlo fare a causa di sopravvenute norme statali sul blocco delle assunzioni negli enti locali.

La decisione

Il ricorso è accolto.

Motivazioni

A partire dalla legge finanziaria per il 1999 è stato introdotto nel nostro ordinamento il Patto di stabilità interno (art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448) come fondamentale strumento di coordinamento della finanza pubblica, finalizzato ad istituire il concorso delle Regioni e degli enti locali “alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il Paese ha adottato con l’adesione al Patto di stabilità e crescita” (PSC) stipulato nel 1997 tra gli Stati membri dell’Unione europea per garantire il controllo delle rispettive politiche di bilancio pubblico, con l’assunzione dell’impegno degli enti medesimi a ridurre il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo”.

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