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Pubblico impiego: incarichi extra-istituzionali (divieto)
La Cassazione spiega il significato dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 che, nel disciplinare le incompatibilità, vieta ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo pieno l’espletamento di incarichi retribuiti, anche occasionali, non compresi nei compiti e nei doveri d’ufficio, per i quali sia corrisposto, sotto qualunque forma, un compenso

La Cassazione spiega il significato dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 che, nel disciplinare le incompatibilità, vieta ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo pieno l’espletamento di incarichi retribuiti, anche occasionali, non compresi nei compiti e nei doveri d’ufficio, per i quali sia corrisposto, sotto qualunque forma, un compenso. Sentenza della Cassazione Civile, Sez. II, 18 giugno 2020, n. 11811.

Massima

Lo scopo della norma che vieta ai dipendenti pubblici di assumere incarichi extra lavorativi è quello di garantire l’imparzialità, l’efficienza e il buon andamento della pubblica amministrazione nel rispetto dei principi sanciti dagli artt. 97 e 98 Cost. e di evitare che il pubblico dipendente possa svolgere incarichi ulteriori rispetto a quelli che discendono dai propri doveri istituzionali, distogliendolo da essi ovvero creando forme autorizzate di concorrenza soggettiva in capo al medesimo soggetto interessato, e procurandogli un vantaggio economico che non ne giustificherebbe, se stabile e duraturo e quindi dotato dei caratteri della prevalenza e continuità, la permanenza all’interno della pubblica amministrazione, con i conseguenti rilevanti oneri ad essa attribuiti.

Fatto

Si è proposto in primo grado l’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dall’Agenzia delle Entrate che gli aveva comminato la sanzione di € 2.448,00 per violazione dei commi 9 e 11 dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, per avere conferito incarico professionale retribuito ad un docente, pubblico dipendente della Università del Salento, senza la preventiva autorizzazione dell’ente di appartenenza e per non avere comunicato nei termini i compensi corrisposti alla medesima.
Il Giudice di Pace di Lecce accoglieva l’opposizione e annullava il provvedimento.
Avverso detta sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate, sostenendo l’erroneità della stessa nella parte in cui riteneva equipollente all’autorizzazione preventiva quella postuma, omettendo di considerare che la disposizione, che vieta i conferimenti di incarichi ai dipendenti pubblici senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, è finalizzata a tutelare l’interesse generale del buon andamento degli uffici, a prescindere dall’accertamento della concreta sussistenza di un danno.

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