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Demansionamento del dirigente
La Cassazione, tramite sentenza del 18 giugno 2020, n. 11891, respinge il ricorso di un dirigente pubblico

Attraverso la sentenza del 18 giugno 2020, n. 11891 la Corte di Cassazione respinge il ricorso di un dirigente pubblico per demansionamento dovuto alla mancata riconferma dell’incarico di funzione con attribuzione di un nuovo incarico di dirigente in posizione di staff.

La Corte afferma che alla qualifica dirigenziale corrisponde esclusivamente l’idoneità professionale all’assunzione degli incarichi dirigenziali di qualunque tipo, senza che sia configurabile un diritto soggettivo a mantenere o a conservare un determinato incarico, per cui la cessazione di un incarico di funzione e la successiva attribuzione di un incarico di studio ai sensi dell’aùart. 19, comma 10, d.lgs. 165/2001 non determina un demansionamento.

>> IL TESTO DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE.


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