MAGGIOLI EDITORE - ilPersonale.it


Distacco sindacale, sorveglianza sanitaria, uffici stampa e diritto all'assunzione
Le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni

di ANDREA BERTAGNA (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Distacco sindacale e principio di riproporzionamento
È stato chiesto all’Aran se, in presenza di un distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta, si devono riproporzionare i permessi previsti dall’articolo 33 della legge 104/1992.
Con parere del 22 giugno 2020, l’Agenzia ha ricordato che l’articolo 8, comma 5, del Ccnq del 4 dicembre 2017 prevede che nei confronti del personale in distacco part time, trovano applicazione le norme previste nei singoli Ccnl per il rapporto di lavoro part time solo con riferimento all’istituto delle ferie e del periodo di prova in caso di vincita di concorso o passaggio di qualifica. In sostanza, poiché la tipologia di distacco sindacale in esame non si configura come un rapporto di lavoro a tempo parziale, non trovano automaticamente applicazione tutte le norme sul part time, ma solo quelle espressamente richiamate dal Ccnq citato. Conseguentemente non si deve procedere al riproporzionamento dei suddetti permessi.

Sorveglianza sanitaria eccezionale e supporto dell’Inail
L’Inail, con un comunicato del 30 giugno 2020, ha ricordato che, secondo quanto disposto dal decreto «Rilancio», i datori di lavoro pubblici e privati dovranno garantire la misura della sorveglianza sanitaria eccezionale ai lavoratori maggiormente esposti e che la stessa potrà essere fornita anche dall’istituto medesimo. In particolare, a disporlo è l’articolo 83 del Dl 34/2020 e per i datori che non sono tenuti alla nomina del medico competente, e ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza potrà essere richiesta anche ai servizi territoriali dell’Inail, che provvederanno con i propri medici del lavoro. Nelle more dell’emanazione della legge di conversione del succitato decreto e del decreto interministeriale per la definizione della tariffa per queste prestazioni l’Istituto, a partire dal 01 luglio ha reso disponibile, il nuovo servizio «Sorveglianza sanitaria eccezionale» che consentirà ai datori di lavoro interessati e ai loro delegati di inoltrare telematicamente la richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale alla struttura territoriale Inail competente, individuata in base al domicilio del lavoratore.

Addetto all’ufficio stampa, inquadramento giuridico e previdenziale
«Dall’insieme delle discipline esaminate si delineano alcune caratteristiche dell’ordinamento degli uffici stampa presso la pubblica amministrazione, consistenti: nel riferirsi per questo ufficio a una specifica articolazione organizzativa degli enti pubblici, da istituire espressamente e specificamente in pianta organica; nell’adibizione ai predetti uffici, a soddisfazione dei posti in pianta organica così destinati, di personale con una pregressa professionalità (iscrizione all’albo dei giornalisti) al fine dello svolgimento di attività da riportare a profili professionali specifici, propri dell’attività richiesta e ora da definirsi in sede di contrattazione collettiva secondo le regole del pubblico impiego privatizzato; nell’inserirsi dell’attività in una linea gerarchica interna agli enti, attraverso la mediazione di un coordinatore-capo ufficio stampa».
Sono questi i principi espressi dalla sezione lavoro della Corte di cassazione con la sentenza n. 12444/2020 riguardante l’inquadramento di un dipendente regionale inquadrato come capo ufficio stampa. In merito ai profili previdenziali, inoltre, la Cassazione ha sottolineato che le professionalità interessate dalla disciplina dell’articolo 9 della legge 150/2000 e più in particolare dalla partecipazione a uffici stampa delle pubbliche amministrazioni, hanno una loro autonomia rispetto alla nozione di giornalista su cui si muovono le norme di disciplina della relativa specifica professione e del conseguente regime contributivo. Ne deriva che il mero svolgimento di fatto, pur se protratto nel tempo, di quelle attività, non potrebbe comunque determinare, poiché la legge non lo prevede, il sorgere di un diritto all’inquadramento previdenziale dei lavoratori quali addetti di ruolo a detti uffici, presso i quali anche il ricorrente poteva avere lavorato.

Vincitore di concorso e diritto all’assunzione
La Corte di cassazione, sezione lavoro, con ordinanza n. 12495/2020, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un ente regionale che, dopo aver espletato un concorso, non aveva proceduto direttamente all’assunzione del candidato risultato vincitore.
In particolare, ha ricostruito il Collegio, secondo la graduatoria approvata nel 2003, un soggetto era risultato vincitore in un concorso per la copertura di 73 posti di VII qualifica funzionale per lo svolgimento di funzioni proprie degli uffici di una Regione (e, quindi, estranee al processo di conferimento agli enti locali di funzioni e dei compiti previsti dalla legge 59/1997). Tuttavia, il vincitore, invece di essere inquadrato nei ruoli del personale della Regione in base al superamento del suddetto concorso, era stato assegnato nei ruoli del personale della formazione professionale di una provincia. Pertanto, il dipendente ha adito l’autorità giudiziaria, lamentando la violazione del proprio diritto a ottenere il posto per il quale aveva superato positivamente il concorso, riguardante lo svolgimento di funzioni non oggetto di trasferimento alla provincia. La Cassazione ha chiarito che «nel pubblico impiego contrattualizzato il superamento di un concorso, indipendentemente dalla nomina, consolida nel patrimonio dell’interessato una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo».


https://www.ilpersonale.it