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Accesso al pubblico impiego: le eccezioni al concorso
Focus sulla sentenza della Corte Costituzionale, 6 luglio 2020, n. 133

Risulta incostituzionale – per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. – la legge della Regione Calabria (n. 14/2019) che stabilizza, senza concorso pubblico, i rapporti di lavoro dei giornalisti già impiegati, con contratto individuale per “chiamata diretta”, presso l’ufficio stampa del consiglio regionale. Infatti, il concorso pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, costituisce il metodo migliore per l’accesso alla Pubblica Amministrazione in condizioni d’imparzialità; valore, quest’ultimo, in relazione al quale il principio sancito dall’art. 97 Cost. impone che l’esame del merito sia indipendente da ogni considerazione connessa alle condizioni personali dei concorrenti (sentenza n. 1 del 1999).  A confermarlo è la recente sentenza della Corte Costituzionale, datata 6 luglio 2020, n. 133.

Il concorso come forma generale di reclutamento per la PA
Il concorso pubblico costituisce, quindi, la forma generale e ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego. È vero che il legislatore ordinario può contemplare deroghe rispetto alla regola generale del pubblico concorso. Tuttavia ciò deve avvenire entro i limiti derivanti dalla stessa esigenza di garantire il buon andamento dell’amministrazione (sentenza n. 477 del 1995), fermo il necessario vaglio di ragionevolezza (sentenza n. 34 del 2004) e la rigorosa delimitazione dell’area delle eccezioni al concorso (sentenza n. 7 del 2015). Tali deroghe, però, non possono trovare fondamento nella sola esigenza di stabilizzare il personale precario dell’amministrazione, in quanto non può assumere a tal fine rilevanza la sola tutela del (pur legittimo) affidamento dei lavoratori sulla continuità del rapporto (sentenze n. 205 e n. 81 del 2006); finalità questa che non è di per sé sola funzionale al buon andamento della pubblica amministrazione e non sottende straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificare le deroghe in questione (sentenza n. 110 del 2017).

L’applicazione del principio alle Regioni
I richiamati principi trovano applicazione anche con riferimento all’accesso ai pubblici impieghi presso le Regioni. In vero, sebbene le modalità di instaurazione del rapporto di lavoro rientrino nella materia dell’organizzazione amministrativa, di competenza regionale residuale ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost. (sentenze n. 251 e n. 202 del 2016), nell’esercizio di tale competenza le Regioni devono rispettare la regola espressa dall’art. 97, quarto comma, Cost., che prevede l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso (sentenza n. 110 del 2017).

>> IL TESTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 6 LUGLIO 2020, n. 133.

 


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