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Spesa per il personale: Comuni che si collocano tra le due fasce del decreto 17 marzo 2020
Le indicazioni della Corte dei conti (Sez. controllo per l’Emilia-Romagna) attraverso la deliberazione n. 55/2020

La Corte dei conti (Sez. controllo per l’Emilia-Romagna) tramite deliberazione del 25 giugno 2020, n. 55 ha risposto a due quesiti di un Comune che con il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti al netto del FCDE (fondo crediti di dubbia esigibilità) si colloca tra i due valori soglia definiti dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del d.m. 17 marzo 2020.
Si sottolinea che il pronunciamento della Corte dei conti vale solo ed esclusivamente per i Comuni che si collocano tra le due fasce. Si premette che l’obiettivo per questi enti è quello di contenere nel 2020 la percentuale del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti al netto del FCDE al di sotto di quella dell’ultimo rendiconto approvato.

Qual è l’ultimo rendiconto approvato a cui fare riferimento per rispettare l’obiettivo? Ecco la risposta dei magistrati, come riportata sul portale aliautonomie.it: “Alla luce della lettera e della ratio della normativa sopra riassunta, per “ultimo rendiconto della gestione approvato” debba intendersi il primo rendiconto utile approvato in ordine cronologico a ritroso rispetto all’adozione della procedura di assunzione del personale per l’esercizio 2020”.
Ma il Comune può continuare a sostituire il turn-over al 100%? La Corte dei conti emiliana dice “sì”, ma a condizione che lo stesso Comune non incrementi il rapporto fra entrate correnti e impegni di competenza per la spesa complessiva di personale rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato. Come a dire che tra le due norme (turn-over o nuovo d.m.) prevale sicuramente quest’ultimo.

>> IL TESTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI (EMILIA ROMAGNA) n. 55/2020.


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