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Assunzioni, sull'adeguamento del tetto al fondo accessorio servono maggiori chiarimenti
Tutti i dubbi sulle istruzioni operative relative ai calcoli per dare attuazione alle previsioni dall'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019

di GIANLUCA BERTAGNA (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Che il limite del trattamento accessorio dei dipendenti dei Comuni vada adeguato è un dato di fatto. Ciò che però manca del tutto sono le istruzioni operative su come effettuare i calcoli per dare attuazione alle previsioni dall’articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019 dettagliate dal Dm 17 marzo 2020. Ancora prima, però, c’è una questione da risolvere: il meccanismo dell’adeguamento vale per tutte le assunzioni o solo per quelle effettuate dopo il 20 aprile scorso, data di entrata in vigore della nuova normativa?

La problematica
La questione non è di poco conto. La regola di base è abbastanza chiara: il limite previsto dall’articolo 23 comma 2, del Dlgs 75/2017, cioè l’ammontare complessivo del trattamento accessorio dell’anno 2016, è destinato ad aumentare o diminuire in ciascun esercizio, affinché venga garantito il valore medio pro-capite del fondo e delle posizioni organizzative dell’anno 2018. I passaggi operativi sembrano quindi essere: avere certezza del limite 2016, calcolare il valore pro-capite del 2018, aggiungere questo valore al tetto del 2016 in presenza di più dipendenti in servizio. Sorvolando sulle questioni delle modalità di calcolo sulle quale si attendono istruzioni operative, è evidente che il numero dei dipendenti può aumentare per due conseguenze. Da una parte vi sono tutte le assunzioni effettuate dagli enti nel 2019 e fino al 20 aprile 2020; dall’altra vi sono gli ingressi di personale dal 20 aprile in poi, cioè effettuate con le nuove regole del Dm 17 marzo 2020. Ai fini dell’adeguamento dei fondi, le assunzioni valgono tutte allo stesso modo? Basterà, ad esempio, controllare il saldo dei dipendenti a fine anno oppure è necessario tenere distinto il personale neo assunto in base alla normativa di riferimento nel tempo? Inoltre, come agiscono sul conteggio le eventuali cessazioni nel frattempo intervenute?

La circolare esplicativa
Il documento interministeriale definitivamente firmato non dice molto rispetto alle dinamiche in esame. Alcuni passaggi, però, vanno attentamente letti. La frase che qui interessa è la seguente: «Il decreto attuativo chiarisce che anche le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio contenute nell’art. 33 si applicano con la medesima decorrenza definita per il nuovo regime assunzionale (art. 1, comma 2)». Poiché il regime assunzionale decorre dal 20 aprile, è evidente che anche le norme sull’adeguamento del limite decorrono da questa data. Non appare, però, una risposta definitiva perché non toglie tutti i dubbi sull’argomento. È però evidente che, utilizzando i criteri di prudenza e successione delle leggi, non si possa, in un primo approccio alla questione, dare interpretazioni troppo estensive in quanto appare logico considerare che solo i dipendenti assunti con le novità del Dm possano portare i benefici indicati dalla norma al trattamento accessorio. D’altronde, le assunzioni realizzate prima del 20 aprile sono state realizzate in un contesto normativo che non prevedeva alcun adeguamento. Basarsi, quindi, semplicemente sul “saldo” dei dipendenti tra il 2020 e il 2018 potrebbe non essere giustificato in base all’entrata in vigore delle nuove modalità di reclutamento.
Quanto alle cessazioni, esse sembrano avere un ruolo nel “saldo” complessivo tra entrate e uscite in dotazione organica, da calcolare per differenza, lì dove la circolare dice: «Ciò significa che il predetto limite iniziale (quello del 2016, n.d.r.) non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza dell’articolo 33».

Mai sotto al 2016!
Va, comunque, ricordato che nelle premesse del Dm è contenuta l’importante specificazione secondo cui «è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31.12.2018». Ciò significa che il limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza dell’articolo 33. E questa è una grande apertura da parte del decreto in quanto permette di procedere fin da subito alla costituzione e contrattazione dei fondi delle risorse decentrato potendosi riscontrare al 31 dicembre – si spera, con qualche chiarimento in più – solo un incremento del limite e mai una riduzione.


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