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Ufficio stampa della PA disciplinato dalle leggi dello Stato
Sintesi dell’intervento in materia della Corte Costituzionale (sentenza 12 giugno 2020, n. 112)

La Corte Costituzionale, con la sentenza 12 giugno 2020, n. 112, interviene per dichiarare l’illegittimità costituzionale di una disciplina regionale con la quale si prevedeva di applicare al personale dipendente giornalistico il contratto di lavoro dei giornalisti, invece di quello dovuto per il comparto “funzioni locali”, in esecuzione di quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale (c.d. il principio della riserva) che attribuisce alla specifica negoziazione in sede di Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN).
La sentenza riafferma, in prima battuta, una costante giurisprudenza della Corte, la quale riconduce la disciplina del rapporto di impiego alle dipendenze della Regione e i profili relativi al trattamento economico del personale pubblico privatizzato alla materia dell’«ordinamento civile», di competenza esclusiva del legislatore nazionale, che in tale materia fissa principi che «costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull’esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti tra privati e, come tali si impongono anche alle Regioni a statuto speciale»(1).

Accanto a questa titolarità dello Stato, in materia di pubblico impiego, viene riaffermato l’esigenza di garantire la copertura finanziaria della spesa del personale, non potendo incidere sugli equilibri di bilanci dell’ente e la copertura della spesa, soprattutto ove manchino i presupposti normativi di riferimento, di cui alla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, di introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale(2).
Viene analizzata la posizione degli uffici stampa, sotto i duplici profili normativi:

Il giudizio di legittimità costituzionale veniva promosso dalla sez. controllo per la Basilicata della Corte dei conti, nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2017, con riferimento all’art. 2, commi 2 e 6, e dell’art. 6, commi 1 e 2, della legge della Regione Basilicata 9 febbraio 2001, n. 7, «Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Basilicata», in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione.

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