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Emergenza Coronavirus, “Fase 3”: sintesi delle disposizioni attuative del D.P.C.M. 11 giugno 2020
Le misure per il contenimento dell'emergenza con decorrenza dal 15 giugno fino al 14 luglio 2020 illustrate dall’INAIL: focus sullo smart working

Mediante il D.P.C.M. 11 giugno 2020 sono previste ulteriori disposizioni attuative del d.l. 19/2020, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Coronavirus, e del d.l. 33/2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Coronavirus, per l’intero territorio nazionale. A confermarlo è un recente comunicato dell’INAIL.

Per le attività professionali – si legge nel comunicato dell’Istituto – si continua a raccomandare che siano attuate anche in modalità di lavoro agile (smart working) e che sia incentivato l’utilizzo delle ferie, dei congedi retribuiti per i dipendenti e degli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva. Devono inoltre essere adottati protocolli di sicurezza anti-contagio, strumenti di protezione individuale e incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro. Sull’intero territorio nazionale per tutte le attività produttive industriali e commerciali e per quelle di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne devono essere rispettati i contenuti dei rispettivi protocolli.

Sono, invece, sospese fino al 14 luglio 2020 le fiere e i congressi, mentre i corsi professionali potranno essere svolti in presenza, ad eccezione degli esami di maturità.

Nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolte alcune attività didattiche di alta formazione e/o di laboratorio o sperimentali a condizione, tra l’altro, che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL.

Le disposizioni del D.P.C.M. 11 giugno 2020 si applicano dalla data del 15 giugno 2020, in sostituzione del D.P.C.M. del 17 maggio 2020, e sono efficaci fino al 14 luglio 2020. Restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni del decreto.

>> L’INFORMATIVA SULLA SALUTE E SICUREZZA NEL LAVORO AGILE AI SENSI DELL’ART. 22, COMMA 1, L. 81/2017.


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