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La costituzione del fondo per l’anno 2020 deve essere simulata includendo le posizioni organizzative
Indirizzi operativi alla luce delle nuove norme contenute nel decreto 17 marzo 2020

Si stanno sviluppando in dottrina due diverse metodologie sulla costituzione del fondo delle risorse decentrate, all’indomani del decreto interministeriale del 17 marzo 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020). La prima ha previsto che il calcolo sia effettuato sulla base del numero del personale presente al 31 dicembre 2018, per ottenerne il valore medio pro-capite, senza distinzione con le posizioni organizzative. La seconda metodologia riguarda, invece, la separazione del salario medio pro capite tra personale dei livelli e quello riferito al personale titolare di posizione organizzativa. Dalla lettura delle disposizioni legislative, tuttavia, è possibile stabilire alcuni principi per la corretta costituzione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2020.

Le disposizioni del Decreto Crescita

Il decreto legge n. 34/2019 all’art. 33, comma 2 ha previsto che “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, é adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.
Si ricorda come l’art. 23, comma 2, del d.lgs. n . 75/2017 avesse previsto che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”.
Le prime letture del decreto avevano fatto presagire una possibile diminuzione del salario accessorio al di sotto del limite del 2016, qualora vi fosse stata una diminuzione del personale presente al 31 dicembre 2018.

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