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Concorsi interni, sulle differenze retributive decide il giudice del lavoro
L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 11380/2020

di ANDREA ALBERTO MORAMARCO (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Spetta al giudice ordinario decidere sulla domanda di risarcimento delle differenze retributive dovute al ritardato inquadramento nella qualifica funzionale, causato dalla illegittima graduatoria di un concorso interno alla Pubblica amministrazione. Ad affermarlo è la Sezione lavoro della Cassazione con l’ordinanza n. 11380/2020.

Il caso
L’inizio della vicenda risale addirittura al 1992, quando il ministero delle Finanze aveva bandito un concorso interno per la copertura di numerosi posti di funzionario tributario – ottava qualifica funzionale, da destinare anche all’Agenzia delle dogane. In un secondo momento, il ministero ammetteva a partecipare alla selezione anche alcuni dipendenti che non erano in possesso del requisito che consisteva nell’aver prestato almeno cinque anni di servizio nella settima qualifica. Di qui cominciavano una serie di colpi di scena: annullamento del bando da parte del Tar nel 1995 e riforma della sentenza da parte del Consiglio di Stato nel 2005; approvazione della graduatoria nel 1996 e annullamento della stessa nel 2000 ad opera dei giudici amministrativi; giudizi di ottemperanza intentati nei confronti dell’Amministrazione affinché stilasse una nuova graduatoria, depennando i vincitori senza il requisito dell’anzianità di servizio e inserendo in posizione utile candidati in precedenza esclusi, con decorrenza dal 1996. In questa nuova graduatoria veniva inserito con determinazione del 2004 anche un dipendente pubblico, il quale si rivolgeva al giudice del lavoro per ottenere, a titolo risarcitorio, le differenze retributive che avrebbe percepito qualora l’Amministrazione gli avesse riconosciuto sin dal 1996 l’ottava qualifica, nella quale era stato immesso solo nel 2010.
In sede civile, dopo i primi gradi di giudizio che ritenevano fondata la richiesta del lavoratore, l’Agenzia delle dogane decideva di giocarsi la carta della giurisdizione, chiedendo alla Cassazione se dovesse essere il Tar a pronunciarsi sulla richiesta risarcitoria, in sostanza per via del fatto che la condotta illegittima tenuta era riconducibile ad una procedura concorsuale.

La giurisdizione del giudice ordinario
La Cassazione, tuttavia, ha tagliato corto rigettando il ricorso e dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario. La Suprema corte ha affermato che nella fattispecie viene in rilievo una procedura concorsuale per l’accesso a una qualifica funzionale interna alla medesima area professionale, non trovando applicazione l’articolo 63, comma 4, del testo unico sul pubblico impiego (Dlgs 165/2001). Ciò significa che nel caso di specie non viene in rilievo l’attività autoritativa dell’Amministrazione, che sussisterebbe in caso di costituzione «ex novo» dei rapporti di lavoro o novazione oggettiva di un rapporto già esistente. Il danno lamentato dal lavoratore, poi, non deriva dal ritardo nell’approvazione della graduatoria né dalla sua illegittimità, bensì dalla «errata individuazione della data di decorrenza degli effetti economici della progressione, illegittimamente fatta coincidere» con il 2004, mentre avrebbe dovuto partire già dal 1996.


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