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Le assunzioni dei Comuni e la mobilità volontaria (Parte I)
La mobilità non deve più essere considerata come neutra ai fini della quantificazione delle capacità assunzionali: le valutazioni della Corte dei conti (Lombardia)

Dallo scorso 20 aprile si applicano le nuove regole sulle capacità assunzionali e sulla spesa del personale dei comuni dettate, in applicazione dell’articolo 33 del d.l. n. 34/2019, dal decreto dello scorso 17 marzo. Nella applicazione di queste disposizioni vi sono ancora degli aspetti da approfondire, anche tenendo conto del fatto che non tutti i dubbi sono chiariti dalla circolare dei ministri per la Pubblica Amministrazione, l’Economia e le Finanze e l’Interno, che peraltro non è stata ancora formalmente emanata. Alcune indicazioni sono fornite dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti della Lombardia e dell’Emilia-Romagna. Per la prima, le nuove disposizioni si applicano anche alle programmazioni del fabbisogno approvate prima dell’entrata in vigore del provvedimento e la mobilità volontaria non può più essere considerata neutra rispetto alle capacità assunzionali delle singole amministrazioni. Per la seconda, la mobilità volontaria determina aumenti o riduzioni della spesa del personale, a secondo che sia in entrata o in uscita, per cui produce i suoi effetti sulle capacità assunzionali degli enti, che sono determinate dal rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti. Tali indicazioni, cioè il superamento della neutralità della mobilità volontaria, sono invece limitate esclusivamente ai comuni cd virtuosi dalla prima citata emananda circolare di illustrazione delle previsioni dettate dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019.

La Corte dei conti della Lombardia

Le nuove regole dettate dal decreto del 17 marzo dei ministri per la Pubblica Amministrazione, l’Economia e le Finanze e l’Interno si applicano anche alle deliberazioni di programmazione del fabbisogno adottate prima dell’entrata in vigore di questa disposizione, quindi prime del 20 aprile. La seconda indicazione contenuta nel parere è che l’entrata in vigore di queste nuove disposizioni determina, come conseguenza, che la mobilità non deve più essere considerata come neutra ai fini della quantificazione delle capacità assunzionali. Possono essere così riassunte le indicazioni contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia n. 74/2020.

In primo luogo, leggiamo che “la legge introduce per i comuni una disciplina delle assunzioni di personale basata sulla sostenibilità finanziaria della spesa stessa, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti”. Non si possono nutrire dubbi di sorta sul fatti che “le assunzioni programmate dopo il 20 aprile 2020 sono sottoposte alla nuova disciplina”.
Invece, relativamente agli effetti del provvedimento sulla programmazione del fabbisogno già adottata si deve considerare che il piano triennale del fabbisogno del personale costituisce “uno strumento programmatorio che precede l’attività assunzionale dell’Ente e ne costituisce, nel rispetto dei vincoli finanziari, un indispensabile presupposto. Esso, tuttavia, essendo preliminare e distinto dalla procedura assunzionale, non può segnare con la sua adozione la data per l’individuazione della normativa da applicare a detta procedura, e segnatamente ai criteri di determinazione della relativa spesa, sottoposta, invece, sulla base del principio tempus regit actum, alla normativa vigenze al momento delle procedure di reclutamento. Più chiaramente, alle procedure assunzionali successive alla data del 20 aprile 2020, in assenza di una disciplina transitoria dettata dal legislatore, va applicata la nuova normativa di cui all’articolo 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, indipendentemente dalla precedente adozione del piano di fabbisogno, che si configura come strumento flessibile allo jus superveniens in materia di spesa del personale”.

Passiamo adesso alle indicazioni che vengono fornite sulla mobilità volontaria. In primo luogo, si deve ricordare che la neutralità della stessa rispetto alle capacità assunzionali è prevista sia dall’articolo 1, comma 47, della legge n. 311/2004 sia dall’articolo 14, comma 7, del d.l. n. 95/2012. Viene osservato che sulla base del nuovo criterio “della sostenibilità finanziaria della spesa del personale, misurata attraverso i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale .. e la media delle entrate correnti” non “appare utilmente richiamabile” la cd neutralità della mobilità.

(1 – Continua nell’edizione di domani)


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