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Sì ai permessi orari anche in smart working
Il recente parere dell’ARAN (n. 3027/2020) che chiarisce alcuni elementi rilevanti della disciplina del lavoro agile

I dipendenti pubblici possono usufruire dei permessi anche in smart working. Il chiarimento giunge dall’ARAN con la nota (parere) 3027/2020. Nel documento l’ARAN ha fornito alcune indicazioni sull’applicazione della disciplina contrattuale collettiva nazionale nell’attuale contesto che prevede lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile (smart working). L’ARAN ha infatti evidenziato rileva che nel lavoro svolto in modalità agile deve di norma intendersi sussistente uno specifico obbligo del lavoratore di rendersi contattabile all’interno di fasce orarie predeterminate.

Permessi orari e smart working

I permessi orari possono essere fruiti anche nello smart working così da esentare e/o ridurre la fascia oraria nella quale il dipendente deve essere contattabile; mentre il lavoro straordinario non è compatibile con tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. La possibilità di erogare ai dipendenti in lavoro agile la indennità per le condizioni di lavoro è rimessa alla disciplina contenuta nel contratto collettivo decentrato integrativo. Spetta all’ente decidere sulla utilizzazione o meno dell’istituto della reperibilità per i dipendenti in lavoro agile. Le indicazioni sulla possibilità di corrispondere la specifica indennità al personale educativo e docente nella fase di chiusura delle scuole e sulla cumulabilità della indennità di ordine pubblico con quella per le attività svolte all’esterno da parte dei vigili urbani non spettano all’ARAN, ma al Dipartimento della Funzione Pubblica e, per la indennità di ordine pubblico, anche al Ministero dell’Interno. Possono essere così sintetizzate le principali indicazioni contenute nel parere ARAN n. 3027/2020 “Istituti contrattuali del comparto Funzioni Locali ed emergenza epidemiologica da Covid-19”.
La prima indicazione ha un carattere generale ed è la seguente: nella attuale fase di emergenza lo svolgimento delle prestazioni lavoro in modalità agile è la modalità ordinaria “la cui organizzazione concreta, quale espressione del potere organizzativo e direttivo datoriale, è prerogativa delle amministrazioni. Risulta inoltre consentito il collocamento in esenzione dal servizio in presenza delle condizioni previste dalla normativa. Più in generale la gestione del personale, come chiarito dalla direttiva n. 3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, deve “essere in grado di definire modalità di gestione del personale duttili e flessibili, tali da assicurare che il supporto alle progressiva ripresa delle attività sia adeguato e costante”.

Le valutazioni dell’ARAN

Viene inoltre chiarito che “anche nella modalità lavorativa agile potrebbe risultare possibile la fruizione dei permessi su base oraria previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro vigente. Essi si concretizzerebbero nella possibilità per il dipendente, in relazione ad un intervallo temporale determinato, di essere sollevato dall’obbligo di contattabilità laddove la sua esigenza, per natura e caratteristiche, non risulti compatibile con tale obbligo e non possa essere soddisfatta al di fuori del periodo di durata del medesimo, ferme restando le ordinarie disposizioni contrattuali sulle causali, sulla motivazione e sulla documentazione dei permessi stessi”.
Lo straordinario ed il riposo compensativo sono invece incompatibili con il lavoro agile per la mancanza delle condizioni che consentono di applicare questi istituti: “l’assolvimento dell’obbligo lavorativo nell’ambito di un tempo di lavoro predefinito, puntualmente rilevato e controllato; lo svolgimento delle prestazioni straordinarie nell’ambito di un tempo aggiuntivo, anch’esso puntualmente rilevato e controllato, con sistemi conformi a quanto prescrive la normativa in materia”.

>> IL TESTO DEL PARERE ARAN.


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