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Sui congedi Coronavirus anche il paradosso del calendario scolastico
Il protrarsi dell'emergenza epidemiologia ha fatto raddoppiare i congedi Coronavirus con retribuzione al 50% per i genitori con figli fino a 12 anni

di TIZIANO GRANDELLI E MIRCO ZAMBERLAN (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Il protrarsi dell’emergenza epidemiologia ha fatto raddoppiare i congedi Coronavirus con retribuzione al 50% per i genitori con figli fino a 12 anni. L’articolo 23, comma 1, del Dl 18/2020, modificato dal Dl 34/2020, ha portato da 15 a 30 i giorni da poter godere nel periodo compreso tra il 5 marzo e il 31 luglio.

La disposizione è destinata direttamente ai lavori dipendenti del settore privato. L’estensione al settore pubblico avviene attraverso la mediazione dell’articolo 25 dello stesso Dl 18/2020, il quale ne prevede l’applicazione anche ai dipendenti pubblici. Nessun dubbio, quindi, in merito all’applicabilità del congedo anche alla Pa.
I problemi interpretativi si annidano nel periodo di validità del permesso. Da una parte l’articolo 23, destinato ai dipendenti privati, fissa il termine al 31 luglio, mentre l’articolo 25 ne ancora l’applicazione al periodo di «sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado». Secondo un’interpretazione letterale delle due norme, si potrebbe concludere che, nel pubblico, non è possibile beneficare del congedo fino a fine luglio ma ci si dovrebbe fermare alla sospensione delle scuole, attualmente fissata al 14 giugno per effetto dell’ultima proroga al Dpcm 17 maggio 2020.

Ma i problemi non sono finiti visto che il calendario scolastico è di competenza delle Regioni. In generale, queste collocano la fine delle lezioni delle scuole primarie, secondarie e superiori tra il 6 e il 12 giugno con l’unica eccezione di Trento e Bolzano che arrivano al 16. Tornando al congedo Covid ci si chiede se l’attività scolastica possa considerarsi sospesa anche dopo la chiusura fissata dalle Regioni. Ad esempio, la Dgr Veneto n. 491/2019 prevede la fine delle lezioni il 6 giugno. Sarà legittimo concedere il permesso dal 7 al 14 giugno (termine previsto dal Dpcm)? La risposta non è per nulla scontata anche se, in prima lettura, sembra difficile poter sospendere un’attività conclusa.
Per completare il quadro si deve considerare anche che molte Regioni posticipano al 30 giugno la chiusura delle scuole materne. Ne consegue che in questo caso si dovrà attendere un eventuale nuovo Dpcm per il periodo 15-30 giugno.

Qualora si facesse coincidere il congedo Covid con il calendario scolastico si arriverebbe al paradosso che dalla data di entrata in vigore del Dl 34/2020 (19 maggio) al 6 giugno il dipendente che, non avesse in precedenza già beneficiato dei 15 giorni previsti ante decreto n. 34, non avrebbe neppure il tempo materiale per poter usufruire del la maggior durata di 30 giorni.
Ma il paradosso diventa ancora più rilevante se si considera anche il congedo non retribuito previsto dal sesto comma dello stesso articolo 23 esteso ai figli fino ai 16 anni. Questa sorta di aspettativa può essere richiesta fino al termine delle scuole sia per i dipendenti pubblici che privati. Previsione quest’ultima che ne rende pressoché impossibile l’utilizzo per il dipendente pubblico perché i giorni concessi superano quelli disponibili.
In questo groviglio di norme e termini che si sovrappongono non resta che sperare nella solita circolare interpretativa.


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