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Verbali e operazioni della commissione concorsuale al posto di dirigente (Parte II)
Giudizio numerico. stesura dei quesiti e presidenza della commissione: la seconda parte dell'analisi del nostro esperto in relazione alla recente sentenza del TAR Veneto

TERZO GRUPPO: GIUDIZIO NUMERICO

Si desume che nelle prove scritte dei concorsi, sotto il profilo dell’adempimento dell’obbligo di motivazione, il voto numerico è sufficiente a condizione che esso sia “leggibile” o interpretabile alla stregua di una congrua e articolata predeterminazione dei criteri stabiliti per la sua attribuzione; predeterminazione che può essere contenuta direttamente nel bando e/o essere aggiunta (o integrata) dalla Commissione giudicatrice nella sua prima riunione costitutiva (e comunque, come è ovvio, prima dell’esame o dello svolgimento delle prove)[13].

I criteri correlati alla determinazione del voto devono essere formulati non in termini generici, generali o astratti riferibili a determinate qualità e caratteristiche degli elaborati, ma dettagliati e fungere da criteri motivazionali necessari a definire quanto quelle qualità concorrano a determinare il punteggio stabilito nel bando per le singole prove[14].

QUARTO GRUPPO: LA STESURA DEI QUESITI

Le prove, dunque, non solo devono affrontare la preparazione teorica ma consentire una diretta applicazione al caso proposto in sede d’esame.

QUINTO GRUPPO: LA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE CONCORSUALE

I componenti della Commissione devono essere imparziali, e, pertanto, non devono avere alcun rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di trasparenza, par condicio e imparzialità, ex artt. 3 e 97 Cost.[16], dovendo rilevare che qualora un commissario operi in conflitto d’interessi risponde del danno erariale causato all’Ente, quantificato nelle spese per la procedura sopportate inutilmente, cui vanno aggiunti i danni da disservizio corrispondente alle spese del personale impiegato in una procedura viziata[17].

Va rimarcato, che le cause di incompatibilità rivestono un carattere tassativo e sfuggono all’applicazione analogica poiché va tutelata l’esigenza di certezza dell’azione amministrativa e, in particolare, la regolarità della composizione delle Commissioni giudicatrici, salvo per le ragioni di convenienza[18].

Si ricava che i componenti che ritengono di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, hanno il dovere di segnalarlo all’Amministrazione, ex ante o una volta accertata la presenza di una persona che possa alterare la neutralità di giudizio, nei termini indicati dalle norme sopra citate, ossia in grado di generare quella tensione psicologica che impedisce l’imparzialità della condotta, sia nelle fattispecie codificate direttamente dal legislatore, ovvero per ragioni di opportunità lasciata alla valutazione del singolo.

(2 – Fine – Consulta la prima parte dell’articolo qui)

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NOTE

[12] T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 7 novembre 2019, n. 12820; Cons. Stato, sez. IV, 5 dicembre 2016, n. 5099; 27 settembre 2016, n. 3946 e 23 maggio 2016, n. 2110; Cons. Stato, sez. V, 26 maggio 2015, n. 2629.

[13] T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 27 febbraio 2016, n. 1087; Cons. Stato, sez. V, 20 aprile 2016, n. 1567.

[14] Cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 25 gennaio 2019, n. 999; T.A.R. Piemonte, sez. I, 4 giugno 2019, n. 652; T.A.R. Marche, sez. I, 3 luglio 2014, n. 665. Si rinvia sull’evoluzione della motivazione, LUCCA, Valutazione (in forma numerica) e motivazione nelle prove d’esame (di avvocato), giustizia-amministrativa.it., gennaio 2006, che seppure datato presenta delle parti di attualità.

[15] T.A.R. Abruzzo, Pescara, 22 ottobre 2015, n. 402.

[16] Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2119 e sez. III, 28 aprile 2016, n. 1628, Corte conti, sez. II giur. centrale Appello, 1 ottobre 2019, n. 352

[17] Corte Conti, sez. Trentino – Alto Adige, Trento, 13 settembre 2019, n. 44.

[18] Cons. Stato, sez. V, 9 luglio 2015, n. 3443; sez. VI, 3 marzo 2007, n. 1011; 26 gennaio 2009, n. 354; 19 marzo 2013, n. 1606.


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