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Verbali e operazioni della commissione concorsuale al posto di dirigente (Parte I)
Una recentissima sentenza del TAR Veneto delinea le regole procedurali sulla stesura dei verbali concorsuali, al fine di impedirne la nullità del concorso
La Sez. I del TAR Veneto, con la sentenza 12 maggio 2020, n. 443, segna delle regole procedurali sulla stesura dei verbali concorsuali, al fine di impedirne la nullità del concorso. Il fatto vede il ricorrente superare la prima prova scritta per un concorso da dirigente, successivamente, a seguito di accoglimento di un ricorso proposto da alcuni concorrenti, il Comune ha provveduto alla ripetizione della prima prova scritta dove il ricorrente non aveva raggiunto il punteggio minimo di almeno 21/30, con preclusione a sostenere la seconda prova scritta non essendovi stato ammesso.
A seguito di accesso alla documentazione concorsuale[1], il ricorrente impugna l’intera procedura, rilevando una molteplicità di irregolarità:
- l’elaborato e la griglia di valutazione riportante i voti attribuiti risultano privi delle sottoscrizioni del segretario e dei commissari, nonostante l’adempimento di tali formalità sia prescritto dal regolamento comunale;
- la commissione si è discostata dai criteri di giudizio predeterminati;
- i giudizi negli elaborati sono riportati in modo sintetico senza consentire la comprensione degli errori, pur in presenza di sottolineature, interlinee e tratteggi che tuttavia sono insufficienti a giustificare un giudizio;
- la motivazione della correzione e dei criteri di valutazione risulta alquanto generica;
- violazione della direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018, recante «Linee guida sulle procedure concorsuali», sulla formulazione dei quesiti stante il loro carattere nozionistico piuttosto che le domande implicanti la soluzione di problematiche concrete;
- errata composizione della Commissione dove in base alla norma Statutaria si prevede che, per i posti da dirigente, il presidente debba essere il Segretario generale (ciò non è avvenuto).
Giova rammentare che il modus procedendi di una Commissione concorsuale:
- deve essere compatibile col rispetto del principio del collegio perfetto che deve permeare nella fase di esame e valutazione delle prove d’esame da correggere[2];
- non si può ricavare una disparità di trattamento nella valutazione degli elaborati di una prova scritta qualora alcuni elaborati sono stati giudicati insufficienti per l’assenza di un vero sviluppo argomentativo e, soprattutto, per la mancata trattazione di elementi fondamentali del quesito posto, rispetto al altri ritenuti sufficienti, atteso che questa considerazione non vale certo a restituire una immeritata sufficienza agli elaborati, incapace di rimettere in discussione l’esito positivo delle prove comparate su altri elaborati per la completezza o, almeno, l’adeguatezza nello svolgimento del quesito risolto[3];
- il giudizio tecnico discrezionale della Commissione esaminatrice, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione stessa nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto[4];
- i criteri di valutazione devono essere formulati non in termini generici, generali o astratti riferibili a determinate qualità e caratteristiche degli elaborati, ma dettagliati e fungere da criteri motivazionali necessari a definire quanto quelle qualità concorrano a determinare il punteggio stabilito nel bando per le singole prove[5];
- ogni contestazione volta ad ipotizzare una possibile alterazione, manomissione o esposizione dei verbali o plichi deve essere suffragata da circostanze ed elementi idonei, su un piano di effettività e di efficienza causale, a far ritenere che possa essersi verificate le circostanze dedotte[6].
Fatte queste premesse, passando al pronunciamento, il ricorso viene respinto per i seguenti motivi:
PRIMO GRUPPO: OPERAZIONI VALUTATIVE E MATERIALI
- tutte le attività compiute dalla commissione sono state regolarmente verbalizzate in un documento sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario, così come risulta parimenti sottoscritta la tabella che riporta il punteggio attribuito a ciascun candidato per ogni criterio valutativo con l’indicazione del voto complessivo;
- l’eventuale omissione della sottoscrizione di un singolo elaborato o griglia non inficia la validità del verbale: detto adempimento non risulta previsto dalla normativa statale (ex 14, «Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte», del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487) volta ad assicurare la paternità e la genuinità della prova scritta, al fine di garantire che la stessa non venga manomessa o sostituita[7];
- la mancata sottoscrizione di un elaborato non impinge una compromissione di carattere sostanziale tenuto conto della finalità a cui è rivolto, con dequotazione del vizio in mera irregolarità di carattere formale inidonea a comportare l’annullamento della correzione[8], in quanto non si deduce che la prova scritta sia stata sostituita o manipolata;
- il verbale e la griglia di valutazione dell’insieme degli elaborati, regolarmente formati e sottoscritti da tutti i componenti della Commissione e dal segretario costituiscono piena prova fino a querela di falso;
- la mancata sottoscrizione dell’elaborato va, quindi, assorbita dalla sottoscrizione del verbale che attesta la veridicità di quanto avvenuto alla presenza della Commissione nella sua integrità e conferma l’autenticità dei giudizi individuali espressi (l’irregolarità può essere sempre sanata anche ex post).
Si ricavano le seguenti considerazioni pratiche la verbalizzazione delle operazioni concorsuali devono descrivere le attività eseguite, rilevando che non tutte le eventuali omissioni o irregolarità conducono a ritenere la illegittimità delle operazioni di verbalizzazione, non essendo, altresì, rilevante il fatto che la stesura del verbale possa avvenire anche a distanza dalle sedute, avendo presente che il verbale fa fede fino a querela di falso del contenuto delle dichiarazioni rese dai commissari circa lo svolgimento delle operazioni in epoca antecedente alla verbalizzazione: l’efficacia fidefacente del verbale dispiega gli effetti sulle attività poste in essere veritiere e fedeli a documentare i fatti accaduti, circostanza che trova conferma nel fatto la sottoscrizione del verbale avviene, oltre che dal segretario verbalizzante dai componenti della commissione.
La sottoscrizione del verbale da parte di tutti i componenti presenti alle sedute dalla Commissione concorsuale garantisce la identità – continuità tra i soggetti presenti allo svolgimento delle operazioni oggetto di verbalizzazione e quelli che ne hanno attestato il compimento mediante la sottoscrizione: l’efficacia probatoria qualificata deve essere contestata con il ricorso al rimedio tipico della querela di falso e non con una semplice esternazione di invalidità[9].
SECONDO GRUPPO: LE VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE
- le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove concorsuali, costituiscono l’espressione di una ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità attitudinale dei candidati;
- le valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico o un errore di fatto[10];
- i giudizi della Commissione sono sindacabili solo mediante un mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito, potendo il Giudice procedere anche mediante la verifica intrinseca dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo;
- le valutazioni della Commissione possono essere censurate ove presentino profili di manifesta illogicità o irragionevolezza.
Ne consegue che se lo scopo del concorso è quello di selezionare i soggetti più meritevoli a svolgere le funzioni dirigenziali, rectius idonei a rappresentare l’Amministrazione verso l’esterno, il giudizio di carattere comparativo rispetto agli elaborati eseguiti dagli altri concorrenti può ben evidenziare le incongruenze e i limiti, anche di natura grammaticale e di lessico inappropriato, nel rivolvere i quesiti posti con soluzioni di natura nozionistica, incapaci di cogliere l’operatività concreta nel fornire soluzioni soddisfacenti per affrontare il caso assegnato.
In termini diversi, per contrastare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto: il sindacato giurisdizionale del Giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica non può andare oltre a errori manifesti o profili di macroscopica irragionevolezza, tali da inficiare l’attendibilità della valutazione[11].
(1 – Continua nell’edizione di domani)
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NOTE
[1] I documenti e gli elaborati, una volta svolta la prova, escono dalla sfera personale dei partecipanti, sicché questi neppure assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio volto all’accesso agli atti della procedura concorsuale da parte di altro soggetto partecipante, fatta eccezione per effettive esigenze di tutela del titolare della sfera riservata vulnerabile, da valutarsi in concreto, T.A.R. Toscana, sez. I, 29 aprile 2020, n. 518.
[2] Cons. Stato, sez. IV, 14 marzo 2016, n. 1011.
[3] Cons. Stato, sez. VI, 12 novembre 2013, n. 5392.
[4] Cons. Stato, ad. plen., 20 settembre 2017, n. 7,
[5] T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 25 luglio 2018, n. 8426 e 3 ottobre 2018, n. 9714.
[6] Cons. Stato, sez. IV, 24 giugno2019, n. 4294.
[7] La disciplina contenuta nell’art. 14 del D.P.R. n. 487 del 1994 riguarda lo svolgimento delle prove scritte e non si estende alle prove che vengono eseguite con modalità differenti, con sistemi di selezione automatizzati, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II ter, 7 novembre 2018, n. 10731.
[8] T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 8 giugno 2016, n. 6581; T.A.R. Aosta, sez. I, 19 giugno 2018, n. 34; Cons. Stato, sez. III, 28 febbraio 2013, n. 1222.
[9] Il verbale, così come il processo verbale di constatazione, redatto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., quanto ai fatti in esso descritti: per contestare tali fatti è, pertanto, necessaria la proposizione della querela di falso, Cass. civ., sez. V, ordinanza n. 1354 del 18 gennaio 2019.
[10] Cons. Stato, sez. IV, 19 marzo 2019, n. 1796; 30 agosto 2018, n. 5117; 1 giugno 2018, n. 3326.
[11] Cfr. Cons. Stato, sez. III, 2 settembre 2019, n. 6058.
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