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Verbali e operazioni della commissione concorsuale al posto di dirigente (Parte I)
Una recentissima sentenza del TAR Veneto delinea le regole procedurali sulla stesura dei verbali concorsuali, al fine di impedirne la nullità del concorso

La Sez. I del TAR Veneto, con la sentenza 12 maggio 2020, n. 443, segna delle regole procedurali sulla stesura dei verbali concorsuali, al fine di impedirne la nullità del concorso. Il fatto vede il ricorrente superare la prima prova scritta per un concorso da dirigente, successivamente, a seguito di accoglimento di un ricorso proposto da alcuni concorrenti, il Comune ha provveduto alla ripetizione della prima prova scritta dove il ricorrente non aveva raggiunto il punteggio minimo di almeno 21/30, con preclusione a sostenere la seconda prova scritta non essendovi stato ammesso.

A seguito di accesso alla documentazione concorsuale[1], il ricorrente impugna l’intera procedura, rilevando una molteplicità di irregolarità:

Giova rammentare che il modus procedendi di una Commissione concorsuale:

Fatte queste premesse, passando al pronunciamento, il ricorso viene respinto per i seguenti motivi:

PRIMO GRUPPO: OPERAZIONI VALUTATIVE E MATERIALI

Si ricavano le seguenti considerazioni pratiche la verbalizzazione delle operazioni concorsuali devono descrivere le attività eseguite, rilevando che non tutte le eventuali omissioni o irregolarità conducono a ritenere la illegittimità delle operazioni di verbalizzazione, non essendo, altresì, rilevante il fatto che la stesura del verbale possa avvenire anche a distanza dalle sedute, avendo presente che il verbale fa fede fino a querela di falso del contenuto delle dichiarazioni rese dai commissari circa lo svolgimento delle operazioni in epoca antecedente alla verbalizzazione: l’efficacia fidefacente del verbale dispiega gli effetti sulle attività poste in essere veritiere e fedeli a documentare i fatti accaduti, circostanza che trova conferma nel fatto la sottoscrizione del verbale avviene, oltre che dal segretario verbalizzante dai componenti della commissione.

La sottoscrizione del verbale da parte di tutti i componenti presenti alle sedute dalla Commissione concorsuale garantisce la identità – continuità tra i soggetti presenti allo svolgimento delle operazioni oggetto di verbalizzazione e quelli che ne hanno attestato il compimento mediante la sottoscrizione: l’efficacia probatoria qualificata deve essere contestata con il ricorso al rimedio tipico della querela di falso e non con una semplice esternazione di invalidità[9].

SECONDO GRUPPO: LE VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE

Ne consegue che se lo scopo del concorso è quello di selezionare i soggetti più meritevoli a svolgere le funzioni dirigenziali, rectius idonei a rappresentare l’Amministrazione verso l’esterno, il giudizio di carattere comparativo rispetto agli elaborati eseguiti dagli altri concorrenti può ben evidenziare le incongruenze e i limiti, anche di natura grammaticale e di lessico inappropriato, nel rivolvere i quesiti posti con soluzioni di natura nozionistica, incapaci di cogliere l’operatività concreta nel fornire soluzioni soddisfacenti per affrontare il caso assegnato.

In termini diversi, per contrastare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto: il sindacato giurisdizionale del Giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica non può andare oltre a errori manifesti o profili di macroscopica irragionevolezza, tali da inficiare l’attendibilità della valutazione[11].

(1 – Continua nell’edizione di domani)

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NOTE

[1] I documenti e gli elaborati, una volta svolta la prova, escono dalla sfera personale dei partecipanti, sicché questi neppure assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio volto all’accesso agli atti della procedura concorsuale da parte di altro soggetto partecipante, fatta eccezione per effettive esigenze di tutela del titolare della sfera riservata vulnerabile, da valutarsi in concreto, T.A.R. Toscana, sez. I, 29 aprile 2020, n. 518.

[2] Cons. Stato, sez. IV, 14 marzo 2016, n. 1011.

[3] Cons. Stato, sez. VI, 12 novembre 2013, n. 5392.

[4] Cons. Stato, ad. plen., 20 settembre 2017, n. 7,

[5] T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 25 luglio 2018, n. 8426 e 3 ottobre 2018, n. 9714.

[6] Cons. Stato, sez. IV, 24 giugno2019, n. 4294.

[7] La disciplina contenuta nell’art. 14 del D.P.R. n. 487 del 1994 riguarda lo svolgimento delle prove scritte e non si estende alle prove che vengono eseguite con modalità differenti, con sistemi di selezione automatizzati, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II ter, 7 novembre 2018, n. 10731.

[8] T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 8 giugno 2016, n. 6581; T.A.R. Aosta, sez. I, 19 giugno 2018, n. 34; Cons. Stato, sez. III, 28 febbraio 2013, n. 1222.

[9] Il verbale, così come il processo verbale di constatazione, redatto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., quanto ai fatti in esso descritti: per contestare tali fatti è, pertanto, necessaria la proposizione della querela di falso, Cass. civ., sez. V, ordinanza n. 1354 del 18 gennaio 2019.

[10] Cons. Stato, sez. IV, 19 marzo 2019, n. 1796; 30 agosto 2018, n. 5117; 1 giugno 2018, n. 3326.

[11] Cfr. Cons. Stato, sez. III, 2 settembre 2019, n. 6058.


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