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Assunzioni, cade il principio della neutralità della mobilità per i Comuni
Focus sul nuovo meccanismo definito dal decreto ministeriale 17 marzo 2020

di GIANLUCA BERTAGNA (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

I Comuni assoggettati alla nuova disciplina del d.m. 17 marzo 2020 non sono più «enti con limitazione alle assunzioni» in senso stretto. La sintesi contenuta nella bozza di circolare esplicativa è destinata a far crollare tutte le certezze degli operatori in materia di mobilità. Per i Comuni, quindi, si verifica uno stravolgimento dei punti di vista sulla neutralità dell’istituto che merita di essere affrontato partendo da molto lontano.

Le vecchie regole
Dal 2011 tutti gli enti locali entrano a pieno diritto tra le amministrazioni pubbliche che possono assumere con riferimento a una percentuale imposta dal legislatore rispetto alla spesa dei dipendenti cessati. In termine tecnico l’operazione prende il nome di turn over in quanto, appunto, lo spazio assunzionale si calcola sul numero (o spesa) dei lavoratori che cessano. In questo contesto vi sono due norme che disciplinano gli spostamenti per mobilità. Da una parte l’articolo 1, comma 47, della legge 311/2004, prevede che sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione; dall’altra, l’articolo 14, comma 7, del Dl 95/2012 che afferma che le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni. Il combinato disposto porta ad affermare che un passaggio di lavoratori tra enti che hanno limitazioni (anche diverse) di turn over non erode capacità assunzionale e quindi la mobilità si definisce “neutra”.

Il nuovo meccanismo
Questo sistema, però, per alcuni enti locali non vale più. Infatti il Dm 17 marzo 2020, per i Comuni al di sotto del valore soglia della tabella 1 (enti virtuosi) ha sostituito la regola del turn over con quella della «sostenibilità finanziaria» tanto da portare la circolare esplicativa a chiarire che, a questo punto, la fuoriuscita dei dipendenti non può essere considerata neutra per l’amministrazione che riceve il lavoratore. Di fatto, accade che il Dm concede a questi non più margini assunzionali rispetto ai dipendenti che cessano, ma rispetto alla situazione di bilancio, calcolata, peraltro con dati già consolidati di rendiconti di anni precedenti. Quindi, un comune che si ritrova, ad esempio, una somma di 100.000 euro da destinare a nuove assunzioni a tempo indeterminato con il Dm, potrà utilizzare la somma sia per accessi tramite concorso o utilizzo delle graduatorie, ma anche per mobilità. Anche perché, a ben vedere, un’uscita per mobilità non andrà a intaccare il valore, già calcolato, come detto, rispetto al rendiconto approvato.

Regole non uguali per tutti
La circolare ha fatto riferimento al nuovo meccanismo per la mobilità solo per gli enti che sono «pienamente assoggettati alla vigenza della disciplina fondata sulla sostenibilità finanziaria». Come noto, ci sono anche gli enti che si collocano tra le due soglie percentuali e i Comuni che si collocano sopra la percentuale della tabella 3. In questo caso, rimanendo valido il sistema del turn over, la mobilità dovrebbe, invece, continuare a seguire i meccanismi precedenti. Ancora una volta, quindi, è il caso di sottolineare che il Dm non rende le cose facili agli interpreti in quanto i comuni sono suddivisi in tre diverse casistiche di capacità assunzionale e quindi non è mai possibile fare di tutta l’erba un fascio.


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