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I dubbi di Enti e PA sui permessi in regime di part time verticale
Attivazione delle clausole elastiche nella Pubblica Amministrazione

Dal Sole 24 Ore – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

È possibile per una dipendente in regime di part-time verticale (con prestazione resa in alcuni mesi dell’anno) partecipare ad un corso di aggiornamento predisposto da altra Amministrazione/Ente nel periodo coincidente con quello in cui tale dipendente non presta attività lavorativa? A tal fine, possono essere attivate le ccdd clausole elastiche? (Comparto funzioni centrali).

Tenendo a mente che la formazione del personale svolge sempre più un ruolo primario nelle politiche pubbliche e che i corsi di formazione devono essere ideati e predisposti nell’interesse dell’amministrazioni di appartenenza e non del solo singolo lavoratore (Capo VI, artt. 52 e ss. del Ccnl Comparto Funzioni Centrali 2016-2018), si rappresenta quanto segue:
– le amministrazioni possono assumere iniziative di collaborazione finalizzate a realizzare percorsi di formazione comuni ed integrati (art. 53, comma 7);
– il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall’amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico della stessa amministrazione (art. 53, comma 8);
– il dipendente in part-time (orizzontale, verticale e misto) può essere adibito a lavoro supplementare rispetto a quello concordato con l’Amministrazione, nella misura massima del 25% di questo ultimo e nei limiti dell’orario ordinario di lavoro indicato dal Dlgs 81/2015 (art. 59, comma 2);
– il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise (art. 59, comma 3).
– nel caso specifico di part-time verticale con attività prestata in alcuni mesi dell’anno il 25% è calcolato in rapporto al numero delle ore annualmente concordate e può essere svolto anche nelle giornate nelle quali non sia prevista la propria prestazione lavorativa (art. 59, comma 4);
– nel caso, infine, di prestazione lavorativa eccedente i limiti di lavoro ordinario, si applicherà il comma 7 relativo al lavoro straordinario (art. 59, comma 7).
Alla luce di ciò, l’Amministrazione – laddove ritenga che il corso di aggiornamento sia predisposto nell’interesse della stessa – potrebbe ricorrere al lavoro supplementare come sopra indicato sempre che sussistano le richiamate condizioni per il ricorso all’istituto in parola.
Infine, per quanto riguarda le cc.dd. clausole elastiche, si osserva che nonostante il rinvio formale al Dlgs 81/2015 da parte dell’ultimo comma dell’articolo in commento, queste non posso trovare applicazione. Ed invero, se da un lato l’art. 6, comma 6 del citato Dlgs prevede che nell’ipotesi in cui il contratto di lavoro a tempo parziale non individui clausole elastiche vi sia l’attivazione delle Commissioni per la certificazione; dall’altro lato, tuttavia, tali Commissioni e la relativa procedura di istituzione ed attivazione non è estendibile alle Pubbliche Amministrazioni e al loro personale in forza dell’art. 1, comma 2, Dlgs 276/2003, (divieto che è ripreso anche dallo stesso Dlgs 81/2015, all’art. 12).

(*) Le risposte sono tratte dalle “Raccolte sistematiche degli orientamenti” pubblicate sul sito dell’Agenzia (www.aranagenzia.it)


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