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Le clausole contrattuali della sanità sospese o derogate dalla normativa sull’emergenza Coronavirus
L’imponente intervento della decretazione d’urgenza attuato dal mese di marzo scorso ha dettato numerose norme di natura congiunturale sul rapporto di lavoro dei lavoratori pubblici e privati. Il focus dell'esperto sul comparto sanità

L’imponente intervento della decretazione d’urgenza attuato dal mese di marzo scorso ha dettato numerose norme di natura congiunturale sul rapporto di lavoro dei lavoratori pubblici e privati. Molte di tali norme incidono sui contratti collettivi vigenti, derogando o sospendendo particolari clausole contrattuali; in linea generale gli interventi della decretazione d’urgenza hanno esteso diritti e tutele rispetto a quanto sancito dai contratti collettivi, anche se talora la norma restringe il livello di copertura normativa. Dette sospensioni sono molto eterogenee riguardo alla durata: si va da precisazioni indeterminate tipo “fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica”, a periodi ben precisi (mesi di marzo e aprile per gli ulteriori 12 giorni di permesso ex lege 104) fino a previsioni per tutto il 2020 (congedi parentali di cui all’art. 23) ma, in alcuni casi, non viene specificato nulla lasciando il dubbio che la sospensione possa durare sine die,  il che sarebbe illogico e grave (i casi più eclatanti sono quelli dell’art. 5-sexies). Per il personale della Sanità, sia dirigente che del comparto, si possono rilevare i seguenti interventi.

Richiamo in servizio dei pensionati

Se falliscono tutte le ordinarie forme di reclutamento le aziende ed enti possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del comma 5 dell’art. 2-bis della legge 27/2020. La previsionedurerà fino al 31 luglio 2020 e riguarda dirigenti medici, veterinari e sanitari, personale del ruolo sanitario del comparto sanità, nonché operatori socio-sanitari già collocati in quiescenza ed è ovviamente del tutto diversa dall’istituto della ricostituzione del rapporto di lavoro disciplinata dai rispettivi contratti collettivi (art. 13 per la dirigenza sanitaria e art. 26 per il comparto). In tal senso si parla indifferentemente di “incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa” che non sono proprio la stessa cosa. Inoltre, lascia forti dubbi la previsione della non iscrizione al rispettivo albo professionale che, ovviamente, si dovrebbe riferire al solo momento dell’avviso pubblico e non a quando gli interessati entrano in effettiva attività.

Sospensione dell’attività intramuraria

Con l’art. 5-sexies, comma 1 della legge 27/2020 si prevede la possibilità di rimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria, questione che appare delicatissima. La disposizione non prevede un termine finale. Molte aziende ed enti hanno sospeso l’attività libero professionale intramoenia per poter contare su di una maggiore disponibilità oraria dei medici. Risultano dunque sospesi gli artt. 114-120 del CCNL del 19 dicembre 2020. Peraltro si ritiene che la sospensione, derivando da matrice legale, costituisca una causa di “limitata..

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