MAGGIOLI EDITORE - ilPersonale.it


Indennità ferie, votazione nei concorsi, demansionamento e rimborso spese legali
Le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni

di GIANLUCA BERTAGNA (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Indennità sostitutiva per mancato godimento delle ferie
La Corte di cassazione lavoro con l’ordinanza n. 7696/2020, ha analizzato il caso di un lavoratore che aveva chiesto la corresponsione dell’indennità sostitutiva per periodi di ferie non goduti. Con riferimento al ruolo che ha il dipendente è stata fissata questa massima: «Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l’onere di provare l’avvenuta prestazione dell’attività lavorativa nei giorni a esse destinati, atteso che l’espletamento dell’attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell’indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l’avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore».

Fissazione dei criteri di valutazione e votazione numerica nei concorsi
«Anche successivamente all’entrata in vigore della legge 241/1990 il voto numerico, attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti; e ciò in quanto la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere a un evidente principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato, senza che necessiti, ai fini della legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi, l’apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione agli eventuali errori commessi». È questo il principio ribadito dal Tar Lazio con la sentenza n. 3465/2020, in relazione al ricorso di alcuni candidati ad una procedura selettiva, avverso gli atti della commissione valutatrice.

Demansionamento e risarcimento del danno al dipendente
La Corte dei conti d’appello, con la sentenza n. 70/2020, ha affermato che risponde di danno erariale il dirigente che, adibendo un dipendente allo svolgimento di mansioni inferiori al livello d’inquadramento, abbia cagionato la condanna dell’ente di appartenenza nel giudizio civile instaurato dal dipendente medesimo, per il risarcimento del danno da dequalificazione professionale. Nello specifico, una dipendente di categoria D3 di un comune era stata adibita, dai dirigenti di riferimento, ad attività che in precedenza erano state svolte da una collega appartenente a una categoria inferiore (B3), con cui peraltro si era ritrovata a condividere la scrivania dal momento che non era stata dotata di autonomi strumenti di lavoro. In ragione di ciò, l’interessata aveva adito il giudice del lavoro che, con sentenza confermata in appello, aveva ritenuto l’amministrazione comunale responsabile dell’illecito demansionamento e dei conseguenti danni non patrimoniali patiti dalla dipendente dequalificata, quantificati in 60mila euro. In conseguenza del contenzioso civile, la procura contabile aveva avviato un procedimento nei confronti dei dirigenti, i quali in primo grado erano stati complessivamente condannati a rifondere alla propria amministrazione l’intero esborso da questa sofferto.

Rimborso delle spese legali al dipendente
Il dipendente pubblico che richiede il rimborso delle spese legali ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del Dl 67/1997, deve allegare alla propria istanza la documentazione idonea a comprovare l’avvenuto pagamento al difensore. È così stato indicato dal Consiglio di Stato, nella sentenza n. 2481/2020, con la quale ha respinto il ricorso di un soggetto volto ad ottenere, dall’amministrazione di appartenenza, il ristoro delle spese legali sostenute in un procedimento penale all’esito del quale era stato assolto con la formula «perché il fatto non sussiste». In particolare, il Collegio ha illustrato che l’articolo 18 del Dl 67/1996, prevede il «rimborso» di quanto effettivamente pagato dal dipendente, dovendosi intendere che l’istanza con la quale viene chiesto il ristoro delle somme deve dare atto di una tale comprovata circostanza. Al contrario, in assenza della prova del pagamento, ad esempio tramite allegazione di una fattura regolarmente quietanzata dal difensore, l’amministrazione non ha l’obbligo di attivare e di concludere il relativo procedimento di rimborso.


https://www.ilpersonale.it