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Licenziamento disciplinare: danno all'immagine
La Corte Costituzionale si pronuncia sull'art. 55 quater del Testo unico del pubblico impiego, nella parte in cui disciplina la falsa attestazione in servizio dei dipendenti pubblici, con particolare riferimento alla previsione della responsabilità del dipendente per danno all'immagine da far valere davanti alla Corte dei conti

La Corte Costituzionale si pronuncia sull’art. 55 quater del Testo unico del pubblico impiego, nella parte in cui disciplina la falsa attestazione in servizio dei dipendenti pubblici, con particolare riferimento alla previsione della responsabilità del dipendente per danno all’immagine da far valere davanti alla Corte dei conti. Sentenza Corte Costituzionale 10 aprile 2020, n. 61.

Massima

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale del II, III e quarto periodo del comma III-quater dell’art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 116 del 2016, il quale prevede che, nel caso in cui la falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente (comma I, lettera a), sia accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze (comma III-bis), la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro quindici giorni dall’avvio del procedimento disciplinare.

Fatto

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per l’Umbria, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 55-quater, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento all’art 76 della Costituzione, nonché all’art. 3 Cost., anche in combinazione con gli artt. 23 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e all’art. 4 del Protocollo n. 7 di detta Convenzione fatto a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98.
Il giudice a quo riferisce che la Procura regionale aveva convenuto in giudizio una lavoratrice per sentirla condannare al pagamento di euro 20.064,81 in quanto, in qualità di pubblica dipendente, aveva falsamente attestato la propria presenza in servizio in quattro giornate tra le ore 17:00 e le ore 18:00…

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