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Decreto Assunzioni e Fondo decentrato: un rebus
Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni: il focus degli esperti

Quot capitum vivunt, totidem studiorum

(Quante sono le teste al mondo, altrettanti sono gli interessi. Orazio, Le Satire)

Non crediamo che il poeta di Venosa, nel redigere i versi, godesse del dono del vaticinio, così da poter sapere quanti sarebbero stati i Comuni nell’italico suolo che abitava e, quindi, gli altrettanti diversi fabbisogni, anche organici. Certo è che la memoria del suo canto un qualche déjà vu, su chi opera in questo campo, lo produce. Nessun Comune è uguale agli altri, nemmeno se i loro residenti e dipendenti sono dello stesso numero.

E la ratio del Decreto poggiava esattamente su questa considerazione. Di che fascia sei? Quale andamento di entrate medie hai realizzato? Che valore soglia si attaglia alla tua tendenziale dimensione finanziaria? Le tabelle ci sono, le fasce pure, le deroghe anche … ma i dati per l’istruttoria delle norme sono del 2018, mentre il Coronavirus è di oggi. Il denominatore del computo (entrate) crollerà quindi inesorabilmente; ergo: il Decreto è già obsoleto? La risposta, purtroppo, non può certo volar nel vento di dylaniana memoria. Qualsiasi ambito di indagine sul decreto risente e risentirà di tale rumoroso anacronismo. Urge allora, quanto meno, saper da dove si parte, anche per non lasciar ogni speranza nell’entrar nel gioco.

Il focus di oggi è sui Fondi decentrati, cioè sulla norma recata dall’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 33 del d.l. n. 34/2019, laddove è previsto che “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”.

Un primo spunto riguarda l’obbligatorietà dell’effetto. La norma statuisce che “Il limite al trattamento accessorio … è adeguato … per garantire l’invarianza del valore medio pro capite …”, dal che deriva che la parte stabile delle risorse decentrate deve senz’altro trovare adeguamento. Quanto alla parte variabile, le cui voci principali di alimentazione sono discrezionali, deve ritenersi invece che l’incremento, calcolato per media pro capite sulla consistenza variabile del 2018, possa (e non debba) trovare stanziamento in coerenza con le motivazioni…

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