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Le spese relative al rinnovo della “carta di qualificazione del conducente” (CQC), necessaria per lo svolgimento dell’attività di guida dello scuolabus comunale
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L’articolo 3, par. 1, della direttiva 2003/59/CE in tema di “qualificazione iniziale e periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri” prevede, al fine di migliorare la sicurezza stradale e quella del conducente, un obbligo di qualificazione iniziale e un successivo obbligo di formazione periodica.

La normativa di riferimento

Tali principi sono stati recepiti, in ambito nazionale, dal d.lgs. n. 286/2005 che, per i conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria “D”, ha sancito l’obbligo di qualificazione iniziale per il conseguimento della “carta di qualificazione del conducente” e l’obbligo di formazione periodica per il rinnovo della stessa (art. 14). La normativa interna, inoltre, ha previsto che la “carta di qualificazione del conducente” sostituisca il “certificato di abilitazione professionale” (CAP) di tipo KC e KD previsto dall’art.  311 del d.P.R. 495/1992 (art. 18 co. 2) e che venga rilasciata a seguito di frequenza obbligatoria di uno specifico corso di formazione iniziale e previo superamento di un esame di idoneità (art 19).
I titolari della “carta” sono tenuti al rinnovo della stessa, ogni cinque anni, dopo aver frequentato obbligatoriamente un ulteriore corso di formazione, di durata pari a 35 ore, in materia di sicurezza stradale e razionalizzazione del consumo di carburante, e dopo aver superato un esame  finale (art. 20). Ulteriori disposizioni attuative relative ai corsi di formazione e ai soggetti erogatori dei corsi sono contenute nel decreto ministeriale 20 settembre 2013.
Concludendo, la normativa citata, quindi, pone un obbligo di formazione…

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