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Posti eliminati perché dichiarati eccedenti: si possono ripristinare?
PA e predisposizione dei piani di fabbisogno del personale: commento alla deliberazione della Corte dei conti (Sez. controllo per l'Abruzzo), n. 37/2020

Con decreto ministeriale 8 maggio 2018 sono state definite, ai sensi dell’art. 6 ter, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, come inserito dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani di fabbisogno del personale, che al punto 2.1 individuano gli elementi significativi introdotti dal citato articolo 6 e tesi a realizzare il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica.

Concetti introduttivi

L’art. 6 del d.lgs. n.165 del 2001, nella sua nuova formulazione, indica la stretta dipendenza fra il piano triennale dei fabbisogni del personale (PTFP) e l’organizzazione degli uffici, da formalizzare con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti superando il contenitore rigido da cui partire per definire il citato PTFP che assume ora la veste di strumento programmatico, modulabile e flessibile.
Secondo quanto riportato, infatti, dalle linee di indirizzo introdotte con il citato d.m. 8 maggio 2018: “La nuova visione, introdotta dal d.lgs. 75/2017, di superamento della dotazione organica, si sostanzia, quindi, nel fatto che tale strumento, solitamente cristallizzato in un atto sottoposto ad iter complesso per l’adozione, cede il passo ad un paradigma flessibile e finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze, quale il PTFP”.

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