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Contrattazione decentrata illegittima: la responsabilità
Le principali indicazioni dettate dalla importante sentenza della Corte dei conti della Sicilia n. 157/2020

Recuperare sul fondo le indennità erogate sulla base della contrattazione decentrata in violazione dei vincoli dettati dal contratto nazionale non fa venire meno la responsabilità amministrativa, visto che essa ha anche un carattere sanzionatorio; tale forma di responsabilità a carico degli organi di governo e della delegazione trattante di parte pubblica e dei revisori dei conti; non si può invocare la ultrattività dei precedenti contratti per quelli sottoscritti prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009; a carico dei soggetti sindacali questa forma di responsabilità non matura; i pareri dell’Aran costituiscono un punto di riferimento per le scelte delle amministrazioni pubbliche. Possono essere così riassunte le principali indicazioni dettate dalla assai importante sentenza della Corte dei conti della Sicilia n. 157/2020. La sentenza dispone che la dirigente delle risorse umane sia assolta perché assente alle riunioni in cui si è sottoscritto il contratto, mentre gli altri dirigenti dell’ente hanno acceduto al giudizio in forma abbreviata. Da sottolineare che la sentenza non ha esercitato il potere riduttivo.
La sentenza assume un particolare rilievo, oltre che per l’esame a 360 gradi delle disposizioni, soprattutto per i seguenti aspetti: la drastica limitazione della portata della sanatoria della contrattazione decentrata illegittima disposta dal d.l. n. 16/2014 e dal d.lgs. n. 75/2017; la fissazione degli ambiti entro cui matura la responsabilità degli organi di governo e la inclusione dei revisori dei conti che non hanno espresso un parere negativo tra coloro nei cui confronti matura questa forma di responsabilità.

La contrattazione decentrata illegittima

In premessa la sentenza illustra gli ambiti entro cui matura la responsabilità amministrativa/erariale per la contrattazione collettiva decentrata illegittima: essa si realizza “ogniqualvolta ad un dipendente pubblico vengano erogate somme di denaro o accordati altri benefici patrimoniali in forza di disposizioni contrattuali contrarie a norme imperative di legge”. In questa direzione le previsioni dettate dal d.lgs. n. 165/2001. Strettamente connessa è la seguente indicazione: “la giurisdizione della Corte non implica un sindacato sulle predetti previsioni contrattuali se non incidenter tantum, al solo fine di cogliere profili di illeicità forieri di danno erariale”. Per cui, “i soggetti che compongono la delegazione datoriale o che incidono sull’attività della stessa devono porre una particolare attenzione al rispetto dei vincoli della contrattazione integrativa (in ordine alle materie…

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