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Coronavirus: amministrazioni in difficoltà nella giungla delle disposizioni emergenziali
Congedo straordinario di 15 giorni riconosciuto ai genitori e cadenza di utilizzo delle ferie maturate nel 2019

di LUCA TAMASSIA e ANGELO MARIA SAVAZZI (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Non è ancora finita: continuano a giungere norme e disposizioni che, nel tentativo di riordinare prescrizioni già in vigore o già superate per disapplicazione o per spirare del termine di efficacia, aggiungono statuizioni su statuizioni, progressivamente stratificando un insieme di norme che, varate nel giro di pochi mesi, non ha un precedente in questo Paese. Questo la dice lunga sulla situazione di emergenza che stiamo vivendo, come di emergenza oramai si parla per la ridda di previsioni normative, di legge ed amministrative, che tutti gli operatori di sistema sono chiamati ad applicare, non ultimi gli addetti ai servizi del Personale che, in prima linea sull’attuazione delle previsioni legislative e delegificate che regolano questo straordinario momento di lotta al virus COVID-19, si dibattono tra disposizioni normative speciali ed istituti transitori di nuovo conio in grado di mettere a dura prova competenze, preparazione, organizzazione e pervicacia nel tenere la trincea di questa guerra senza quartiere. La prova di questa encomiabile tenacia e della particolare attenzione che gli enti stanno ponendo nella pratica traduzione delle disposizioni antipandemiche sta tutta nell’incessante flusso di questioni e di quesiti che le amministrazioni pubbliche continuano a porre sul fronte attuativo della normazione emergenziale, di cui offriamo, di seguito, alcuni interessanti spunti.

Pongo un quesito (anzi due) in merito al congedo straordinario di 15 giorni riconosciuto ai genitori dall’art. 25, comma 1, Dl 18/2020. Per la richiesta di tale congedo ho predisposto un modulo in cui il dipendente dichiara anche tutte le altre condizioni rispetto al coniuge e che non chiederà il voucher baby sitter. In assenza di altre indicazioni, lo applicherei con le stesse modalità al Dlgs 151/2001: se richiesto per un periodo continuativo, i 15 giorni comprendono anche i giorni non lavorativi; se chiesti frazionatamente, si contano i singoli giorni lavorativi, purché interrotti dalla ripresa (quindi se chiedo il venerdì ed il lunedì, conto anche il sabato e la domenica). Ora, una collega mi chiede il congedo dal 13 al 27 marzo, precisando però che chiede 11 giorni: secondo me i giorni sono 15. Cosa ne pensate? Inoltre ho un problema di questo tipo: una collega aveva chiesto congedo parentale a ore per 4 mezze giornate, tra il 9 e il 16 marzo. Ora l’art. 23, comma 2 del suddetto D.L. 18/2020 dice “Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale”. Credete che anche tali congedi ad ore siano convertibili? E ritenete quindi possibile chiedere il congedo straordinario indennizzato al 50% ad ore?
In relazione ai quesiti posti, occorre preliminarmente delineare il quadro normativo che regola le fattispecie. In particolare, le disposizioni che qui interessano attengono all’art. 25, comma 1, Dl 18 del 17.3.2020, il quale testualmente prescrive che “1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all’articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l’indennità di cui al primo periodo non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.”, nonché, per quanto attiene al secondo quesito posto, all’art. 23, comma 2, del ridetto Dl 18/2020, che così statuisce: “2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato Dlgs 151/2001, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.”. Ciò evidenziato, pertanto, per quanto attiene alle modalità di calcolo fruitivo del congedo straordinario e temporaneo di cui al citato art. 25, comma 1, si ritiene che le stesse debbano essere conformi al normale sistema di computo che, generalmente ed in assenza di specifiche disposizioni di segno opposto, presiede tale tipologia di istituto, a differenza del metodo di applicazione relativo al diverso istituto del “permesso”. Tale regime attuativo del congedo, pertanto, conduce a ritenere che lo stesso operi con riferimento alle giornate calcolate secondo il calendario civile, ovvero ricomprendendo, nell’ambito dei periodi ininterrotti di godimento, anche le giornate non lavorative, di riposto settimanale e di festività infrasettimanali. Nel caso di specie, pertanto, il periodo di fruizione richiesto attiene ad un intervallo temporale privo di interruzione esteso, dal 13 al 27 marzo 2020, per il quale, dunque, alla luce di quanto sopra rappresentato, il congedo di che trattasi viene utilizzato per un periodo di quindici giorni e non, invece, per gli undici giorni richiesti dalla dipendente. Con riferimento al secondo quesito formulato, poi, si premette che, in assenza di un’espressa previsione normativa, il congedo straordinario in parola non possa essere utilizzato ad ore, posto che la norma prevede il temine temporale di fruizione dello stesso calcolato a giornata, non legittimando, pertanto, deroghe di sorta rispetto all’impiego per l’unità di base temporale statuita dalla disposizione. Relativamente, quindi, alla conversione del diverso regime congedale previsto dagli art. 32 e 33, Dlgs 151/2001 nell’istituto in questione – in disparte la circostanza per la quale tale conversione è da ritenersi ammissibile esclusivamente laddove il regime economico applicato a seguito di tale trasformazione sia maggiormente favorevole al lavoratore rispetto a quello in godimento al momento di utilizzo del congedo parentale – si è dell’avviso che la conversione prospettata nel quesito sia certamente ammissibile, calcolando, infatti, le quattro mezze giornate già fruite a titolo di congedo parentale in due giornate intere computate a titolo di congedo straordinario ex cit. art. 25.

In riferimento alle disposizioni contrattuali sulla cadenza di utilizzo delle ferie maturate al 31.12 e alle previsioni dell’art. 87, Dl 18/2020 ritiene legittimo non assegnare le ferie relative ad anni precedenti in questo momento di emergenza Covid-19 entro il 30.04.2020?
Si fa seguito al quesito posto per evidenziare quanto segue. Occorre, preliminarmente, osservare, in materia di legittimo utilizzo delle ferie annuali, che le vigenti norme contrattuali nazionali, non dissimili, peraltro, dalle precedenti omologhe prescrizioni negoziali in materia, fondano un principio generale e solo eccezionalmente derogabile, ovvero che il periodo delle ferie maturate in un anno deve necessariamente essere fruito nello stesso anno di maturazione, a tutela delle posizioni giuridiche e di fatto dei lavoratori interessati, in funzione del recupero delle energie psico-fisiche dagli stessi disperse nell’assolvimento annuale dell’attività lavorativa di competenza. L’art. 28, comma 9, del vigente Ccnl 21.5.2018 del comparto contrattuale Funzioni Locali, infatti, scolpisce tale principio affermando, testualmente, che “9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.”. Come si vede, dunque, il diritto-dovere del dipendente, prescritto dall’assetto negoziale generale che regola la specifica materia, è rappresentato dalla fruizione, normale ed ordinaria, dei giorni di ferie maturati nell’anno di riferimento nello stesso anno solare, compatibilmente con le esigenze di servizio. Tale principio di carattere generale, poi, trova un tenue temperamento limitatamente a due sole fattispecie, per le quali il termine di godimento dell’istituto può essere legittimamente derogato mediante una proroga temporalmente contenuta del termine finale annuale di fruizione. E così, infatti, i commi 14 e 15 del richiamato art. 28 prescrivono che “14. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo. 15. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza”. Appare del tutto evidente, pertanto, come uno spostamento del limite temporale annuale di fruizione dell’istituto in questione sia legittimamente ammissibile esclusivamente con riferimento alle causali tassativamente indicate dal riportato sistema contrattuale nazionale, ovvero, da un lato, le indifferibili esigenze di servizio, per le quali il termine è, comunque, ultimamente indicato nel semestre successivo al periodo annuale di maturazione, e, dall’altro lato, le motivate esigenze di carattere personale, che consentono la proroga del termine conclusivo di fruizione delle ferie al 30 aprile dell’anno successivo a quello di maturazione. Non vi sono altri termini di legittimo impiego di tale istituto che siano sdoganati dal vigente ordinamento che regola la materia, tanto meno le prescrizioni dettate dal Dlgs 66/2003 recante l’attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, il cui art. 10, comma 1, infatti, nel contesto della disciplina dell’istituto, rimette ai contratti collettivi di lavoro la facoltà, come nel caso di specie, di introdurre clausole migliorative rispetto al generale assetto introdotto dalla norma di derivazione comunitaria. Alla luce, pertanto, di quanto rappresentato, si ritiene che in nessun caso il lavoratore possa risultare titolare di ferie pregresse relative ad annualità precedenti al 2019 e, per quanto attiene a tale annualità, esclusivamente laddove il maturato non utilizzato consegua rigorosamente alle ipotesi eccezionali e derogatorie sopra richiamate, per cui, con specifico riferimento al quesito posto, si è dell’avviso che le giornate di ferie ancora giacenti e maturate negli anni pregressi debbano necessariamente essere fruite a tutela della posizione del lavoratore interessato.


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