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Più flessibilità per contrattazione decentrata e posizioni organizzative
La pubblicazione delle disposizioni attuative del Decreto Crescita, approvato ormai un anno fa, comporterà, almeno per gli enti virtuosi, non solo l'aumento delle assunzioni ma anche maggiore flessibilità per la contrattazione decentrata e per le posizioni organizzative

di TIZIANO GRANDELLI e MIRKO ZAMBERLAN (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

La pubblicazione delle disposizioni attuative del Decreto Crescita, approvato ormai un anno fa, comporterà, almeno per gli enti virtuosi, non solo l’aumento delle assunzioni ma anche maggiore flessibilità per la contrattazione decentrata e per le posizioni organizzative. L’articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019 prevedeva che il limite alla parte variabile della retribuzione, ancorato all’anno 2016, potesse essere aumentato o diminuito in relazione alla variazione del personale rispetto al 31 dicembre 2018. Il Dpcm attuativo, che dovrebbe affrontare solo il tema delle assunzioni, contiene due indicazioni decisive anche in materia di trattamento accessorio. In primo luogo, nelle premesse, viene “rilevato” che il limite iniziale, ovvero quello del 2016, viene fatto salvo anche quando il personale in servizio è diminuito rispetto a quello del 2018. Si tratta di una precisazione innovativa e non di poco conto in quanto la norma non lo prevede esplicitamente. Inoltre, il decreto fornisce una chiave di lettura, per nulla scontata, quando afferma che le norme in materia di trattamento accessorio sono una conseguenza di quelle previste per le assunzioni.

Ne deriva che entrano in vigore nel 2020 e che non erano applicabili nel 2019. E ancora, lo sblocco del limite al trattamento accessorio legato alle nuove assunzioni comporta che ne possano beneficiare solo i Comuni. Ne dovrebbero rimanere escluse le altre pubbliche amministrazioni, comprese le Unioni di comuni. Se la ratio della norma è quella di garantire anche ai nuovi assunti le risorse premiali medie previste per gli altri dipendenti, si sarebbe dovuto agire sulle risorse stabili. Al contrario il legislatore ha sbloccato il limite al trattamento accessorio consentendo di intervenire solo sulle risorse variabili, ammesso che gli enti abbiamo le necessarie disponibilità finanziarie. Ma al di là delle questioni di interpretazione sostanziale mancano ancora numerose istruzioni di dettaglio.

Se da una parte è chiaro come si calcolano il personale in servizio a fine 2018 e le risorse medie, non si hanno indicazioni su come determinare la variazione del personale negli anni dal 2020 in poi. Si potrebbe ricorrere al vecchio metodo della semisomma ovvero al più raffinato sistema del pro rata temporis. Non si sa se i dipendenti vanno contati per teste ovvero rapportati al part time. Non è dato sapere come comportarsi per i tempi determinato e per i dipendenti di altri enti assunti a termine in base all’articolo 1, comma 557, della legge 311/2004. Non secondario il quesito relativo all’estensione della norma anche alla dirigenza. La disposizione fa riferimento al «fondo per la contrattazione integrativa» ma negli enti più strutturati ci sono due fondi distinti: uno per i dirigenti e uno per il comparto. Ancora, non si sa se il limite sia dato dalle risorse medie al 2018 moltiplicate per i dipendenti in servizio nell’anno di osservazione o se si debbano sommare al limite del 2016 le risorse medie moltiplicate per i nuovi assunti. Tutte queste incognite richiedono un chiarimento urgente.


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