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Coronavirus: cessione delle ferie anche tra categorie diverse
La liberalizzazione, nel periodo dell'emergenza epidemiologica, della possibilità di cedere le ferie pregresse ai colleghi e la delega per prevedere forme semplificate di accesso al pubblico impiego nel 2020 sono le novità di maggiore rilievo apportate in tema di pubblico impiego al decreto legge 18/2020 dalla prima lettura del Senato

Dal Sole 24 Ore – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

La liberalizzazione, nel periodo dell’emergenza epidemiologica, della possibilità di cedere le ferie pregresse ai colleghi e la delega per prevedere forme semplificate di accesso al pubblico impiego nel 2020 sono le novità di maggiore rilievo apportate in tema di pubblico impiego al decreto legge 18/2020 dalla prima lettura del Senato. Presumibilmente queste modifiche non saranno definitive in quanto il decreto deve essere convertito in legge entro la metà di maggio e vi sono quindi, quanto meno sul terreno teorico, i tempi per un eventuale ritorno in terza lettura al Senato.

Fino al termine della attuale condizione di emergenza e comunque non oltre il 30 settembre i dipendenti pubblici possono cedere a un collega dello stesso ente, anche se di diversa categoria, le ferie maturate e non godute nel 2019. Questa cessione deve concretizzarsi per iscritto, è a titolo gratuito, non è sottoposta a condizioni e non è revocabile, l’ente deve limitarsi a prenderne atto.
Un regolamento governativo da adottare su proposta della Funzione pubblica entro il mese di luglio detterà le modalità semplificate di svolgimento delle procedure concorsuali per favorire assunzioni dei dipendenti e dei dirigenti pubblici entro tempi brevi. Queste procedure potranno essere anche automatizzate e dovranno accertare il possesso dei requisiti specifici e delle competenze trasversali. Va sottolineato che questo regolamento dovrà con ogni probabilità essere recepito dalle singole amministrazioni regionali e locali con una propria disposizione.
È stato chiarito che l’attestazione delle condizioni di immunodepressione, di svolgimento di terapie salvavita eccetera che consentono di equiparare le assenze ai ricoveri ospedalieri possono essere rilasciate anche dai medici di famiglia, peraltro senza maturazione di loro responsabilità se eventuali dichiarazioni non veritiere dipendono da attestazioni rese da altri soggetti.

Sono confermate senza modifiche le disposizioni che consentono fino alla riapertura delle scuole la fruizione di 15 giorni di congedo con un compenso pari al 50 per cento di quello in godimento per i dipendenti che hanno figli fino a 12 anni di età. Non è quindi, almeno finora, stato previsto il ventilato aumento di queste giornate in considerazione del prolungamento della chiusura delle scuole. Una unica modifica di rilievo viene dettata ai permessi aggiuntivi fino a 12 giornate per i mesi di marzo ed aprile riconosciuti ai dipendenti pubblici che assistono congiunti disabili: oltre che per il personale sanitario, anche per quello di polizia e per la polizia locale questo beneficio è riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative.
Sono confermate le disposizioni che riconoscono un bonus di 100 euro per i dipendenti che hanno continuato a lavorare in modalità non agile nel mese di marzo e che hanno un reddito fino a 40.mila euro, anche in questo caso non vi è una estensione né per aprile né per altri mesi.
È stato ribadito che il periodo di quarantena e di permanenza domiciliare fiduciaria sono da considerare equiparati ai ricoveri ospedalieri e chiarito che l’esenzione dal servizio dei dipendenti pubblici è una ipotesi residuale. È stato stabilito che l’estensione della erogazione del trattamento economico accessorio per i primi 10 giorni di assenza per malattia riguardi tutti i dipendenti pubblici che sono ricoverati in ospedale per l’erogazione di prestazioni comprese tra quelle dei livelli essenziali di assistenza.
Viene previsto che gli enti locali possano nella fase di sospensione dei servizi scolastici attivare forme di assistenza domiciliare agli alunni con disabilità.

La sospensione dei termini è estesa anche alle procedure concorsuali, ma la formula legislativa sembra riferita ai fallimenti. È stato chiarito come opera la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi per le dichiarazioni di inizio attività, nonché per le convenzioni di lottizzazione, per i contratti edili e per i permessi di soggiorno.
È consentito assumere, sempre nella attuale fase di emergenza, operatori sanitari provenienti dagli altri paesi dell’unione europea.
Viene istituito un fondo di solidarietà per le famiglie del personale medico, infermieristico e degli operatori sanitari morti, anche come concausa, a seguito della epidemia da Covid-19.
La priorità per il collocamento in lavoro agile dei dipendenti disabili o che assistono disabili è prolungata dal 30 aprile al termine della attuale fase di emergenza e viene estesa anche ai dipendenti immunodepressi e a quelli che assistono conviventi che sono in questa condizione.
Si deve infine evidenziare che sono previste forme straordinarie di assunzione dei medici specializzandi, di conferimento di incarichi di lavoro autonomo per le strutture sanitarie, nonché per consentire agli specializzandi di prestare servizio quale medici e/o pediatri di famiglia, nonché l’arruolamento straordinario di medici, infermieri, biologi e chimici militari.


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