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Coronavirus: i concorsi già avviati possono proseguire online con il consenso di tutti i candidati
Le procedure concorsuali sono sospese fino al 16 maggio, tranne alcune eccezioni dettate direttamente dal legislatore: ecco quali sono

Dal Sole 24 Ore – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Le procedure concorsuali sono sospese fino al 16 maggio, tranne alcune eccezioni dettate direttamente dal legislatore: i concorsi con valutazione solo dei curricula, quelli in cui le procedure di valutazione si sono già completate, quelli che si svolgono in modalità telematica e, da ultimo, la loro indizione. Sono queste le indicazioni che si ricavano dal testo del Dl 18/2020, peraltro per questi aspetti confermato dalla prima lettura del Senato, e dall’articolo 4 del Dl 22/2020.

Le amministrazioni pubbliche possono svolgere le procedure concorsuali solamente nei casi limitati indicati dal legislatore. Qualche chiarimento appare quanto mai opportuno. La norma consente i concorsi con esame dei curricula: tale formulazione si deve ritenere estesa a quelli per soli titoli. Si deve aggiungere che le commissioni di concorso possano decidere con il consenso di tutti i candidati o, per meglio precisare, di quelli che hanno già superato le prove svolte prima della sospensione con metodi tradizionali, di proseguire le prove in modalità telematica, anche in assenza di una specifica previsione del bando. Occorre essere però attenti a garantire che sia consentito in questo caso non solo il collegamento tra il candidato e la commissione, ma che anche gli altri candidati e tutti i soggetti che lo vogliano, possano assistere allo svolgimento degli esami orali. Queste regole si devono ritenere estese anche alle selezioni per le assunzioni di dirigenti a tempo determinato, negli enti locali cioè a quanto disciplinato dall’articolo 110 del Dlgs 267/2000, nonché alle progressioni verticali, cioè ai concorsi riservati esclusivamente agli interni. Si deve inoltre ricordare che ordinariamente le riunioni delle commissioni di concorso vanno effettuate con modalità telematiche.

La sospensione non riguarda, per espressa scelta legislativa, l’indizione dei concorsi: quindi qualunque Pa può oggi dare corso all’avvio di una nuova procedura per l’assunzione di personale. Occorre però considerare al riguardo due aspetti. In primo luogo, l’articolo 103 del Dl 18/2020, per come modificato dal Dl 23/2020, sospende fino al 15 maggio i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. Da questa previsione, congiunta alla possibilità per le Pa di dichiarare la urgenza di alcuni di essi, non si deve però trarre la conclusione che ne deriva come conseguenza automatica la sospensione dei termini di presentazione delle domande di ammissione: siamo in presenza di una scelta che, motivatamente, può essere assunta dagli enti, in particolare nel caso in cui si voglia stimolare la più ampia partecipazione. In secondo luogo, alla luce della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, si deve considerare sospesa la maturazione del silenzio assenso alle comunicazioni di cui all’articolo 34-bis del Dlgs 165/2001. Il che determina, come conseguenza, che l’indizione dei concorsi o lo scorrimento di graduatorie di altri enti sia da considerare precluso. Tranne che, come da sempre molte amministrazioni fanno per accelerare la conclusione delle procedure concorsuali, questo divieto non venga inteso come blocco delle assunzioni, rendendo cioè possibile la indizione e lo svolgimento dei concorsi a condizione di prevedere espressamente la clausola che non si darà corso alla assunzione nel caso in cui venga assegnato all’ente un dipendente pubblico in disponibilità


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