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Reddito di cittadinanza: sospesi gli obblighi di comunicazione nel periodo di lockdown
Il chiarimento dell’INPS tramite messaggio del 14 aprile 2020, n. 1608

Il Reddito di cittadinanza è garantito nel periodo di “lockdown” dovuto all’emergenza sanitaria da Coronavirus. Non solo sono sospesi i termini di decadenza delle prestazioni, ai sensi del Decreto “Cura Italia”, ma sono sospesi fino al 1° giugno, salvo proroghe, anche gli obblighi di comunicazione delle variazioni anagrafiche, patrimoniali e reddituali, che vanno a incidere sull’importo del beneficio, così come previsto dal d.l. 4/2019.
A chiarirlo è l’INPS nel messaggio n. 1608/2020 con il placet del Ministero del Lavoro. Fino a quella data il reddito di cittadinanza sarà erogato nell’importo già in essere il 23 febbraio.

Si tratta delle variazioni del nucleo familiare, di quelle dell’attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, che sia iniziata in corso di erogazione della prestazione, e di quelle relative al patrimonio immobiliare (ad esempio, acquisto di una seconda casa), mobiliare e ai beni durevoli.
Per quanto riguarda le variazioni anagrafiche l’Istituto spiega che, eccetto le variazioni per nascite e decessi, in ogni altro caso occorre presentare anche una nuova domanda del beneficio, perché la prestazione decade d’ufficio dal mese successivo a quello di presentazione di un nuovo Isee.

>> CONSULTA IL TESTO DEL MESSAGGIO INPS, 14 APRILE 2020, n. 1608.

>> FOCUS EMERGENZA CORONAVIRUS.


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