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Decreto "Cura Italia": chiarimenti sul premio ai lavoratori dipendenti
Una risoluzione e una circolare della Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione datata 9 aprile 2020, n. 18/E con cui fornisce ulteriori chiarimenti in merito al premio spettante ai lavoratori dipendenti ai sensi dell’art. 63 del decreto legge. n. 18 del 17 marzo 2020 (cd. Decreto “Cura Italia).

La materia è stata oggetto in realtà di due interventi chiarificatori da parte dell’Agenzia delle Entrate, a distanza di pochissimi giorni: la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 ha anticipato la risoluzione n. 18/E del successivo 9 aprile. In sintesi, ecco cosa accade secondo gli esperti dell’Agenzia:
– il bonus non è erogabile al dipendente che ha prestato l’attività lavorativa in modalità lavoro agile (c.d. “smart working”), coerentemente con la ratio della norma che persegue l’obiettivo di dare ristoro ai dipendenti che hanno continuato a lavorare nel mese di marzo senza poter adottare, quale misura di prevenzione, quella del lavoro agile;
– conseguentemente, il premio non può essere riconosciuto neanche per i lavoratori assenti per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.);
– sono escluse dal calcolo le giornate di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni;
– ai fini della verifica del rispetto del limite di 40 mila euro previsto dall’art. 63 del Decreto, deve considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva;
– il bonus non dovrà essere necessariamente contenuto negli emolumenti di aprile ma potrà essere riconosciuto anche nei mesi successivi, purché entro il termine delle operazioni di conguaglio di fine anno;
– anche nel caso di contratto part time, ai fini del calcolo del quantum erogabile deve tenersi conto dei giorni effettivamente lavorati presso la sede di lavoro e di quelli lavorabili.

Applicando tali indicazioni, è agevole dedurre che, dinanzi ad un totale mensile di 22 giorni lavorativi nel mese di marzo, se il dipendente ha goduto di 5 giorni di ferie e lavorato in modalità agile per altri 6, ai fini del calcolo si dovrà considerare che i giorni di lavoro presso la sede sono stati 11 e, conseguentemente, il bonus spetterà per 11/22, ossia per un importo di 50 euro (risultato della moltiplicazione di 100 x 11 / 22).


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