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Coronavirus: rischio "esubero" per i lavoratori in disponibilità in scadenza
Cosa accade ai dipendenti in disponibilità che in queste settimane di emergenza sanitaria si vedono scadere i due anni dalla dichiarazione dell'esubero?

di GIANLUCA BERTAGNA (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha sospeso i termini per le comunicazioni previste dall’articolo 34-bis del Dlgs 165/2001. Sul Quotidiano degli enti locali e della Pa del 10 aprile sono state esaminate le conseguenze dell’azione rispetto ai tempi delle assunzioni che subiranno, a questo punto, un forte ritardo. Rimane però un altro aspetto da approfondire su cui si attendono, il prima possibile, dei chiarimenti: cosa accade ai dipendenti in disponibilità che in queste settimane di emergenza sanitaria si vedono scadere i due anni dalla dichiarazione dell’esubero?

I lavoratori in esubero
Nel ricordare che ogni anno va fatta una dettagliata ricognizione, l’articolo 33 del Dlgs 165/2001 prevede nel dettaglio i procedimenti che le pubbliche amministrazioni devono mettere in piedi per gestire le eventuali eccedenze e soprannumero di dipendenti e dirigenti fino alla loro dichiarazione di esubero. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto a un’indennità pari all’80 per cento dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale, per la durata massima di ventiquattro mesi.

I compiti di ogni ente pubblico
Nel frattempo, ogni amministrazione che procede con un nuovo concorso o con lo scorrimento di una graduatoria, deve intraprendere la procedura di cui all’articolo 34-bis del Testo unico del pubblico impiego, ovvero chiedere, alle proprie strutture regionali di riferimento e tramite esse al Dipartimento della Funzione Pubblica (Dfp), se vi sono lavoratori in disponibilità da ricollocare. Questa azione è obbligatoria pena la nullità delle assunzioni effettuate in violazione e riguarda sia i fabbisogni a tempo indeterminato che a tempo determinato superiore a 12 mesi.

La procedura operativa
Qualora la struttura regionale non rilevi nella propria lista personale in disponibilità compatibile con quello richiesto, comunica tempestivamente al Dfp le informazioni inviate dalla stessa amministrazione che intende bandire il concorso e per conoscenza all’ente richiedente. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Dipartimento provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell’elenco previsto dall’articolo 34, comma 2. Decorsi 45 giorni dall’invio della comunicazione senza che il Dfp abbia assegnato personale, l’amministrazione richiedente può procedere con le successive fasi previste per il reclutamento di personale pubblico. Ed è proprio questo termine che è stato sospeso fino al 15 maggio!

I lavoratori in disponibilità
Cosa accade, però, ai dipendenti già in disponibilità? Un esempio concreto aiuta a spiegare la questione, che si sposta a questo punto anche su livelli personali e molto delicati in quanto incidono su una possibile interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Immaginiamo un lavoratore dichiarato in esubero il 18 aprile del 2018 il quale, a breve, vedrà scadere i due anni di mantenimento dell’aspettativa di assunzione presso altre amministrazioni. Però, gli enti, ora, si vedono sospeso il termine massimo per chiudere la procedura della ricollocazione. La risposta più semplice è quella che sospendendo lo scorrere dei 45 giorni stabiliti dall’articolo 34-bis del Dlgs 165/2001 si blocchi anche lo scorrere del tempo dei ventiquattro mesi. Ma è davvero così? Un chiarimento ufficiale da parte del Dipartimento della Funzione pubblica è assolutamente urgente e necessario.


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