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Coronavirus: Pubblico Impiego, la sospensione dei termini ferma le assunzioni
Sintesi delle novità definite dal comunicato del Dipartimento della Funzione Pubblica del 9 aprile

Dal Sole 24 Ore – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con comunicato del 9 aprile, sospende fino al 15 maggio il termine previsto dall’articolo 34-bis del Dlgs 165/2001. Si tratta della disposizione che vincola tutte le amministrazioni, prima di assumere, a svolgere la cosiddetta procedura di mobilità obbligatoria pena la nullità delle assunzioni. Sospendere quel termine, peraltro inspiegabilmente visto che l’adempimento viene svolto a distanza, non può che rallentare drasticamente le assunzioni da parte degli enti.

L’obbligo della mobilità
L’articolo 34-bis del Dlgs 165/2001 prevede che prima di ogni procedura concorsuale gli enti acquisiscano da parte del Dipartimento della Funzione pubblica un nulla osta finalizzato a confermare che non vi sono dipendenti e dirigenti da ricollocare. Dal momento dell’invio della comunicazione al Dfp le amministrazioni devono attendere 45 giorni, alla luce della modifica avvenuta con la legge Concretezza (legge 56/2019), rispetto al precedente termine previsto di 60 giorni. Trascorso questo termine si può procedere ad assumere. Il rispetto della disposizione è particolarmente importante perché è prevista, in caso di inadempimento, la nullità dell’assunzione. L’obbligo non va inteso in senso stretto e quindi limitato solo ai nuovi concorsi, ma si estende anche all’utilizzo delle graduatorie per lo scorrimento delle quali, tra l’altro, non è più vincolante l’articolo 91, comma 4, del Dlgs 267/2000.

La sospensione dei termini e gli esempi operativi
Dal combinato disposto dell’articolo 103 del Dl 18/2020 e dell’articolo 37 del Dl 23/2020 ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, si ricava che non deve tenersi conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020. Tra i procedimenti cui applicare la dilazione dei termini il Dipartimento della Funzione pubblica ha ricompreso quello «previsto dall’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per la risposta alle comunicazioni presentate dalle pubbliche amministrazioni in materia di mobilità del personale». Quindi, se ad esempio un ente avesse inviato la domanda di cui all’articolo 34-bis il 15 marzo scorso, i 45 giorni decorreranno solo dal 16 maggio; se la domanda fosse stata presentata il 18 febbraio, vi sarebbero 5 giorni dei 45 già decorsi e ne rimarrebbero 40 che torneranno a scorrere solo dal 16 maggio.

I nuovi concorsi
Ci si chiede a questo punto se gli enti abbiano un vero e proprio divieto di avviare nuovi procedimenti concorsuali. L’articolo 87, comma 5 del Dl 18/2020 prevede la sospensione delle procedure e nell’incertezza di questa norma è stata necessaria una interpretazione autentica contenuta all’articolo 4 del Dl 22/2020 che ha indicato che la disposizione «si intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure», lasciando intendere che nulla vieti di avviare nuovi concorsi con relativa pubblicazione dei bandi in Gazzetta Ufficiale. Il problema, però, si sposta proprio sulla sospensione fino al 15 maggio dei termini stabiliti dall’articolo 34-bis del Dlgs 165/2001. Di fatto, anche uscendo oggi con un nuovo concorso, l’assunzione non potrebbe avvenire prima del 30 giugno.

Le graduatorie
L’effetto più immediato e assurdo risiede però nell’utilizzo delle graduatorie già formate, sia proprie che di altri enti. Anche in questo caso, la mobilità obbligatoria sospesa fino al 15 maggio, impedisce di procedere. E pensare che lo scorrimento rappresenterebbe lo strumento più immediato e semplice per avvalersi di forza lavoro. È davvero difficile, quindi, comprendere, al netto di ragioni operative che non riusciamo a immaginare, perché il Dipartimento della Funzione pubblica abbia voluto includere anche questo procedimento tra quelli sospesi. A meno che non vi sia già allo studio un disegno per bloccare, ancora una volta, le assunzioni.


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