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Coronavirus: ai dirigenti la decisione sulle attività indifferibili che vanno oltre i servizi essenziali
Analisi operativa di una misura contenuta nel Decreto "Cura Italia"

di CONSUELO ZIGGIOTTO e DAVIDE D’ALFONSO (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Chiama in causa i dirigenti o i responsabili dei servizi, l’articolo 87 del decreto legge 18/2020, individuando genericamente nelle pubbliche amministrazioni gli organi tenuti all’elencazione delle attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, quale opzione residuale nell’ambito del processo di adozione del lavoro agile come ordinaria modalità della prestazione lavorativa.

Sebbene il contesto emergenziale possa orientare lo sguardo ai poteri di ordinanza e al profilo di ufficiale di governo del sindaco, l’analisi della fonte legale afferisce schiettamente ad ambiti e scelte gestionali riconducibili al datore di lavoro.
L’articolo 87 del Dl 18/2020 chiama in causa quale soggetto attuatore delle disposizioni, le pubbliche amministrazioni «di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», dizione ampia e utilizzata a più riprese nei diversi contesti normativi.

Nel suo esplicarsi, tuttavia, la fonte legale cresce in un humus prettamente datoriale.
La figura del sindaco appare contenuta, nel suo ruolo di autorità di governo, dalla locuzione della lettera a), laddove essa recita «le pubbliche amministrazioni limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza». Ciò palesa che il novero delle attività puramente emergenziali, riconducibili in buona sostanza ai servizi pubblici essenziali e rispetto alle quali il potere di intervento del sindaco è indiscusso, rappresentano un sottoinsieme di quelle che gli enti possono stabilire siano svolte con personale in presenza.
In effetti la norma contenuta nel decreto «Cura Italia» concede agli enti un margine di discrezionalità sufficientemente elastico, capace di bilanciare parzialmente la predilezione del legislatore per il lavoro agile.

L’individuazione delle attività indifferibili guarda oltre la rigida codifica dei servizi essenziali e ragiona in termini di attività non rinviabili a un tempo successivo, assumendo a criterio per la scelta un elemento temporale che diviene tanto più ampio e malleabile quanto più lungo sarà il periodo di emergenza.
La capacità e il dovere di individuare quei servizi e quella indifferibilità sono posti pienamente in capo ai dirigenti: i quali conoscono i servizi gestiti e debbono garantirne presidio e obiettivi, disponendo per atti gestionali le ricadute operative delle scelte.

Che l’articolo 87 si snodi in un contesto gestionale è confermato sia nella espressa deroga all’accordo individuale, che il datore di lavoro dovrebbe normalmente stipulare con i dipendenti, e parimenti, laddove impone l’utilizzo di una serie di strumenti di pura prerogativa datoriale (ferie pregresse, congedo, banca ore, rotazione), per allontanare in ogni modo, se lo smart working è impossibile, l’extrema ratio dell’esenzione dal servizio.
Del resto, anche in relazione ai servizi essenziali, sono i dirigenti a doverne garantire il presidio organizzando opportunamente il personale da destinarvi.

Il sindaco trova quindi spazi limitati nell’ambito dei provvedimenti da adottare in connessione con l’articolo 87, pur doverosamente riconoscendogli autorità e capacità, nelle sue funzioni ed entro i precisi limiti concessi dall’ordinamento, di individuare interventi ulteriori nel contesto emergenziale.
Questo coerentemente con l’evoluzione che hanno visto i rapporti tra governo centrale e locale nel periodo di emergenza sanitaria, risolto nelle diposizioni di recente introduzione, contenute all’articolo 3, comma 2, del Dl 19/2020 che limitano il potere dei sindaci, nell’adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza, in contrasto con le misure statali.


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