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La scheda di valutazione non è sufficiente per erogare la retribuzione di risultato al dirigente in assenza di obiettivi
Spetta al dirigente indicare e provare quali siano stati gli obiettivi programmati e assegnati, nonché produrre in giudizio la relazione finale nella quale sono rappresentati gli obiettivi raggiunti. Le valutazioni della Cassazione

La mancata assegnazione degli obiettivi ai dirigenti comporta il venir meno della retribuzione di risultato, con conseguente risparmio delle risorse da parte dell’ente. Pertanto, spetta al dirigente, che aspiri alla retribuzione di risultato, indicare e provare quali siano stati gli obiettivi programmati e assegnati, nonché produrre in giudizio la relazione finale nella quale sono rappresentati gli obiettivi raggiunti. Inoltre, secondo la Cassazione (ordinanza n. 4277/2020) non è sufficiente che il dirigente produca la propria scheda di relazione e la scheda di valutazione, avendo l’ente locale dimostrato la mancata assegnazione di obiettivi specifici e il dirigente non dato prova degli obiettivi assegnati.

Il ricorso del dirigente

Il dirigente ha proposto ricorso giudiziale contro il proprio ente locale al fine di accertare il suo diritto all’attribuzione della retribuzione di risultato, a causa dell’illegittimo diniego della liquidazione. L’ente locale ha evidenziato in sede di giudizio che, nell’anno indicato, la mancata attribuzione della retribuzione di risultato è legata alla mancata assegnazione degli obiettivi, con la conseguenza del difetto del presupposto per la valutazione e l’attribuzione dell’indennità di risultato. Sia il Tribunale di primo grado che, successivamente la Corte di Appello, hanno rigettato la domanda di attribuzione della retribuzione di risultato per aver l’ente locale dichiarato la mancanza di obiettivi formulati e non avendo il dirigente provato…

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