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Pubblica Amministrazione: smaltimento ferie prioritario
Emergenza Coronavirus e gestione degli uffici pubblici: lo smaltimento delle ferie arretrate deve precedere la fruizione di ogni altro tipo di assenza giustifi cata dal servizio, con conservazione della retribuzione

Da Italia Oggi – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Lo smaltimento delle ferie arretrate deve precedere la fruizione di ogni altro tipo di assenza giustificata dal servizio, con conservazione della retribuzione. Nell’inspiegabile gara a conservare le ferie arretrate ingaggiata in molti enti da dipendenti ed organizzazioni sindacati con i datori pubblici, si è aperta la nuova frontiera della ricerca di eventuali «priorità». La domanda che si pone è se la fruizione dei permessi per congedo parentale o per legge 104/1991 abbia come condizione la fruizione delle ferie. A ben vedere, il quesito non è posto nei termini corretti. Infatti è evidente che le ferie non condizionano un diritto posto dalla legge a godere di permessi soggetti a particolari status soggettivi ed oggettivi. Occorre, allora, fare riferimento ai fini generali riconnessi a questi istituti. Tutti hanno un tratto comune: permettere l’assenza dal servizio, con conservazione del trattamento economico. Le ferie hanno la specifica funzione di consentire il recupero psicofisico del dipendente; i congedi o i permessi connessi a situazioni giuridiche (condizione di malattia propria o di parenti affini, figli minori ecc.), consentono assente programmate per attendere alle attività di assistenza connesse alle situazioni alla base dell’acquisizione al diritto di fruire di tali permessi. È chiaro che i permessi sono previsti come strumento aggiuntivo alle ferie e, per altro, con numero di giorni ed ore contingentati. È un aiuto al dipendente, finalizzato a far sì che questo possa non contare esclusivamente sulle ferie per le funzioni di cura ed assistenza alle quali deve attingere. Altrettanto evidente pare che il dipendente in ogni caso possa svolgere queste funzioni se comunque titolato ad assentarsi giustificatamente dal servizio, come nel caso delle ferie.

La differenza fondamentale tra le ferie e le altre causa di assenza è che le prime possono essere un arretrato di annualità precedenti. La normativa generale, disposta dalle regole dei Ccnl dei comparti pubblici è che le ferie arretrate debbano, non è una facoltà, essere tutte consumate entro il 30 aprile dell’anno successivo alla loro maturazione; per altro, il fenomeno delle ferie arretrate dovrebbe essere un evento eccezionale, connesso a motivate ragioni personali. La contrattazione collettiva consente di fruire delle ferie arretrate ancora fino al 30 giugno dell’anno successivo ma solo «in caso di indifferibili esigenze di servizio». E le esigenze connesse alla fruizione di congedi e permessi personali non sono ovviamente indifferibili esigenze di servizio. Pertanto, è di tutta evidenza come sia un dovere del datore pubblico, enfatizzato nell’emergenza Coronavirus dall’articolo 87, comma 3, del d.l. 18/2020, porre anche d’ufficio (in caso di recalcitranza) il dipendente, perché questi smaltisca tutte le ferie arretrate. Il dipendente collocato in ferie non ha alcuna titolarità, a quel punto, a vantare un diritto a riconfigurare le ferie come permessi, specie se facendo precedere le ferie da altra tipologia di assenze giustifi cate, lo smaltimento di quelle arretrate risulti impossibile o rinviato ulteriormente, oltre i termini imposti dalla normativa contrattuale. È nella responsabilità dei datori di lavoro gestire in maniera corretta le ferie, in modo da evitare l’improprio loro accumulo e le disfunzioni organizzative derivanti, sicché decisioni gestionali immotivate tali da perpetuare il cumulo delle ferie non può che costituire segnale di responsabilità dirigenziale.


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