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Coronavirus: congedo di 15 giorni per i genitori, sulle modalità decide la PA del dipendente
Le istruzioni amministrative rilasciate dall'INPS in materia diritto alla fruizione dei congedi specifici per i genitori in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi scolastici, aprono spazi interpretativi nella disciplina rivolta ai dipendenti pubblici in relazione alle modalità di fruizione del congedo stesso

di CONSUELO ZIGGIOTTO (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Le istruzioni amministrative rilasciate dall’Inps con la circolare n. 45/2020, in materia diritto alla fruizione dei congedi specifici per i genitori in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi scolastici, aprono degli spazi interpretativi nella disciplina rivolta ai dipendenti pubblici in relazione alle modalità di fruizione del congedo che l’Inps conferma essere a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. L’indennità è a cura dell’amministrazione, così come la richiesta dei congedi non passa attraverso le porte dell’Istituto previdenziale ma va inoltrata direttamente al proprio datore di lavoro. A chiarire qualche aspetto di natura tecnica arriva la circolare esplicativa del ministero del Lavoro del 24 marzo, che tuttavia, risulta essere troppo poco esaustiva per dirimere ogni dubbio interpretativo. Guida erga omnes la formulazione dell’articolo 25 del decreto «Cura Italia» che pur rivolgendosi esclusivamente ai dipendenti del settore pubblico, rinvia nella definizione dell’istituto, a 6 periodi enucleati all’articolo 23, che disciplina lo stesso istituto ma per i dipendenti del settore privato. Nessun dubbio circa la durata e la modalità di indennizzo del congedo. Si tratta di 15 giorni per i quali è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione, a condizione che si tratti di genitori con figli fino a 12 anni di età (il limite di età non è applicato in caso di figli gravemente disabili). L’imponibile sul quale calcolare l’indennità è la stesso che viene utilizzato per il congedo parentale, il riferimento è all’articolo 23 del Dlgs 151/2001 e per quanto attiene al trattamento previdenziale, il decreto «Cura Italia» ha precisato che i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Computo del congedo specifico
Il bisogno urgente di soluzioni ha condotto a un congedo la cui fruizione agisce con retroattività rispetto all’entrata in vigore della norma. Si legge infatti che il diritto al congedo decorre dal 5 marzo e perdurerà per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche, termine che oggi è il 3 aprile. La complicazione riguarda i genitori che dal 5 marzo al 17 marzo, hanno goduto di congedo parentale ovvero hanno fatto richiesta di goderne anche per periodi successivi. L’articolo 23, comma 2, del Dl 18/2020, al quale rinvia l’articolo 25, comma 1, dispone che gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, sono convertiti nel congedo «Cura Italia», e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. La previsione è chiara e ordina di considerare d’ufficio, come congedo Covid-19, i giorni di congedo parentale fruiti durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, escludendoli dal computo del congedo parentale a conferma che si tratta di un istituto nuovo, aggiuntivo, che non erode parte del congedo parentale di cui all’articolo 32 del Dlgs 151/2001. In controtendenza arrivano le indicazioni del ministero del Lavoro che non declina un obbligo di conversione ma una possibilità di sostituzione con effetto retroattivo, opzione presumibilmente riconducibile all’assunto che l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. La conversione diverrebbe critica laddove il genitore avesse goduto, nell’intervallo di tempo indicato, dei primi 30 giorni di congedo parentale ai quali la disciplina contrattuale garantisce un trattamento economico di favore: la retribuzione intera. Dalla conversione del congedo parentale ne deriverebbe un detrimento economico al lavoratore che può essere evitato facendo proprie le previsioni che indicano una possibilità e non un dovere da parte del datore di lavoro, per quanto si allontanino di molto dalla formulazione letterale e dal significato unico che tale previsione può avere. Altro tema riguarda le giornate non lavorative e festive che ricadono all’interno dei periodi oggetto di congedo e se le regole valevoli per l’uno (congedo parentale) siano da ritenersi analoghe alle regole valevoli per l’altro (congedo Covid-19). Si tratta di un congedo di nuova introduzione e che in linea teorica potrebbe discostarsi dalle ordinarie logiche legate al computo del congedo parentale, ribadito dal disposto stesso che lo esclude dal computo dello stesso congedo. Gioverebbero istruzioni maggiormente dettagliate da parte del ministero che auspicabilmente arriveranno nel vicino futuro.

Condizioni che legittimano la fruizione del congedo
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. La previsione contenuta all’aricolo 23, comma 4, alla quale rinvia l’articolo 25, comma 1, non ha ricevuto ulteriori specifiche. Si legge nella circolare Inps n. 44 che le condizioni devono essere autocertificate dal richiedente al momento della presentazione della domanda. Il ministero nulla aggiunge al riguardo come a confermare che un’autodichiarazione da parte del richiedente che riporta l’espressa previsione normativa sia sufficiente a copertura della legittima fruizione del congedo. La formulazione della norma omette di dare certezza circa le ulteriori e diverse previsioni legate all’alternatività e alla condizione dell’altro genitore. Il lavoro agile di un genitore, legittima la fruizione del congedo Covid-19 da parte dell’altro genitore? A questo proposito giova rammentare che lo smart working non è un diverso tipo di contratto di lavoro, è solo un modo diverso di svolgere l’attività professionale; pertanto, permessi, congedi e ferie sono ammessi. Il lavoratore, in smart working, impegna il suo tempo nel lavoro e non può dedicarlo alla cura dei figli. Per quando paradossale nella realtà possa sembrare, in diritto non lo è. Le condizioni legittimanti il permesso escludono solo le previsioni nelle quali l’altro genitore è beneficiario di uno strumento di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa. Nel caso sia disoccupato o non lavoratore. La previsione sembra voler significare che il genitore non stia lavorando. Diventa di dubbia legittimità la fruizione del congedo nel caso in cui uno dei due genitori sia in ferie, potendo essere riconducibile la fattispecie a una sospensione dall’attività lavorativa. Le ferie assolvono al recupero psicofisico e per ontologia restituiscono il tempo della giornata alla vita personale del lavoratore. Anche in questo caso, gioverebbero chiarimenti in relazione al perimetro legittimo di azione di questi congedi.


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