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Riconoscimento tardivo dell’idoneità in un concorso pubblico: cosa succede dal punto di vista economico?
Le valutazioni della Corte di Cassazione (sentenza n. 4881/2020)

Chi scrive ha trovato molto interessante il caso scrutinato dai giudici di legittimità (Corte di Cassazione) con la sentenza n. 4881/2020. Tizio partecipa ad un concorso pubblico. Non risulta rientrare tra coloro che sono i vincitori. Presenta ricorso sostenendo che alcuni fra gli idonei non avrebbero posseduto i requisiti per poter partecipare. Lo vince e l’Amministrazione rivede la graduatoria, eliminando chi non aveva i requisiti e facendo rientrare così il ricorrente tra i vincitori. Tutta questa operazione si svolge in un lungo lasso di tempo. Tizio sostiene che il riconoscimento economico derivato dal nuovo incarico dovrebbe essere riconosciuto sin dall’approvazione della prima graduatoria e non in quella rivista in seguito alla decisione dei giudici amministrativi. Chi ha ragione? Vediamo.

Il caso

Nel 1992 il Ministero delle Finanze bandiva un concorso interno per la copertura di numerosi posti di funzionario tributario (ottava qualifica). La graduatoria finale, approvata in data 24 giugno 1996, veniva annullata dal TAR Lazio che, con propria sentenza, ne dichiarava l’illegittimità perchè alcuni dei partecipanti alla prova selettiva non avrebbero potuto parteciparvi, in mancanza dei necessari requisiti.

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