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Sospensione dei termini del procedimento disciplinare alla luce del Decreto “Cura Italia”
Il focus dell'esperto sui contenuti dell'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

L’art. 103 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”) ha disposto che, in relazione ai procedimenti amministrativi pendenti o principiati alla data del 23 febbraio 2020, non si tenga conto, al fine del computo dei termini procedimentali, dell’arco temporale intercorrente tra tale data ed il 15 aprile 2020.

Nella medesima disposizione, viene altresì regolamentata la proroga di validità di un’ampia tipologia di provvedimenti amministrativi e disciplinata l’esclusione dalla sospensione dei termini di talune tipologie di procedimenti (relativi a stipendi, pensioni, emolumenti di varia natura, indennità contributi e sovvenzioni di vario genere).
Per quanto di specifico interesse dei lettori della presente rubrica, si segnala che il quinto comma del citato articolo dispone espressamente in materia di procedimento disciplinare nelle pubbliche amministrazioni.

In particolare, stabilisce che i procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio 2020 ovvero quelli avviati dopo tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.
La disposizione in parola ha quindi lo scopo, evidente e precipuo, di allineare anche l’attività connessa alla gestione della leva al generale rallentamento di tutta la gestione delle ordinarie attività della pubblica amministrazione in costanza della grave emergenza epidemiologica in atto: ciò appare doveroso ancor prima che giustificato alla luce della struttura stessa del procedimento disciplinare che, in quanto attività cadenzata da termini, taluni dei quali perentori e stabiliti a pena di decadenza, sarebbe andata senza dubbio incontro ad inevitabili decadenze.

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