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La progressione verticale interna non è illegittima ma va valutata concretamente
Alcune valutazioni del Consiglio di Stato

di GIANNI LA BANCA (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Secondo il nuovo sistema classificatorio del personale, esistono tre progressive posizioni economiche (B1,B2 e B3) che hanno giustificazione e contenuto concreto prevalentemente economico e descrivono livelli sostanzialmente omogenei di competenze, mentre è solo con il passaggio di area che si realizza una vera e propria progressione verticale. Così ha affermato il Consiglio di Stato, Sezione II, con la sentenza n. 1271 del 20 febbraio 2020.

La ricostruzione storica della vicenda
Alcuni dipendenti dell’Agenzia delle Entrate impugnavano il provvedimento avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria relativa al corso-concorso per il passaggio dalle posizioni economiche B1, B2 e B3 alla posizione economica C1 nonché l’Accordo del 1° agosto 2003 stipulato tra l’Agenzia medesima e le organizzazioni sindacali nella parte in cui aveva consentito ai dipendenti inquadrati nella posizione economica B3 la partecipazione in soprannumero al concorso per il passaggio all’area C.
I ricorrenti esponevano che, in origine, si erano collocati utilmente in graduatoria e, ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso, avrebbero dovuto essere inquadrati nell’area C, posizione economica C1.
Era tuttavia accaduto che, con il provvedimento impugnato, fossero stati dichiarati vincitori, in luogo dei primi 133 classificati nella graduatoria riportata come allegato A, altri dipendenti, riportati in altra e diversa graduatoria, riportata sotto l’allegato B.
In sostanza, sebbene i ricorrenti avessero ottenuto un punteggio più elevato, erano stato sopravanzati da tutti i dipendenti già inquadrati nella posizione economica B3.

La progressione verticale interna non è costituzionalmente illegittima
La Corte Costituzionale non ha condannato in blocco il sistema della selezione interna per la progressione verticale, ma ha voluto che in ogni caso fosse salvaguardato il principio dell’accesso ai posti vacanti del pubblico impiego dall’esterno, ritenendo non ragionevoli soltanto quelle norme che prevedano scivolamenti automatici verso posizioni superiori (senza concorso o comunque senza adeguate selezioni e verifiche attitudinali) o concorsi interni per la copertura della totalità dei posti vacantiQuindi la progressione verticale mediante selezione interna per l’accesso a posizioni giuridiche non iniziali non può essere considerata in modo radicale come costituzionalmente illegittima, dovendo essere valutata nella sua concreta previsione e dinamica.
Ciò anche in considerazione del mutato quadro normativo intervenuto, dal momento che i nuovi contratti collettivi di lavoro per il rinnovo del 1998-2001 hanno abolito le qualifiche ed introdotto il nuovo sistema delle “categorie” e delle “posizioni economiche”, ed hanno previsto il “passaggio interno” non solo nell’ambito della stessa categoria ma anche da una categoria all’altra (art. 15 Ccnl ministeri, art, 4 Ccnl regioni enti locali; art. 15 Ccnl parastato; art. 32 Ccnl scuola ).
In tal senso, è del tutto irrilevante il fatto che nell’area B, secondo il nuovo sistema classificatorio del personale introdotto dalle tornate contrattuali di comparto del pubblico impiego del quadriennio 1998-2001, esistessero tre progressive posizioni economiche (B1,B2 e B3), in quanto le stesse avevano giustificazione e contenuto concreto prevalentemente economico, descrivendo livelli sostanzialmente omogenei di competenze, capacità, responsabilità e professionalità, mentre è solo con il passaggio di area che si realizza (ancora oggi) una vera e propria progressione verticale, con acquisizione di un livello e status giuridico lavorativo superiore.
Devono considerarsi, dunque, non ragionevoli esclusivamente quelle norme che prevedono scivolamenti automatici verso posizioni superiori (senza concorso o comunque senza adeguate selezioni o verifiche attitudinali) o concorsi interni per la copertura della totalità dei posti vacanti.


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