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Emergenza Coronavirus: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto "Cura Italia"
Sintesi delle ultime misure inserite nella notte all'interno del decreto legge. Reso disponibile inoltre il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella notte l’atteso decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”) recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto “Cura Italia”

Il decreto consta di 126 articoli: tra le novità dell’ultima ora viene definita la proroga degli sfratti, abitativi e non, fino al 30 giugno. Slitta a fine giugno anche il termine per l’approvazione delle tariffe TARI. Si allungano anche i termini per lo scioglimento dei comuni e per la gestione delle crisi finanziarie locali. Si estende inoltre ad ampio raggio la detenzione domiciliare alternativa al carcere, si allungano al 30 giugno le licenze per i detenuti in semi libertà, arrivano nuovi fondi (6,2 milioni) per la polizia penitenziaria. I Comuni avranno sei mesi in più per avviare gli interventi di efficientamento energetico finanziato con 500 milioni dall’ultima Manovra. Il testo finale, in ultima istanza, chiarisce esplicitamente che l’una tantum da 600 euro istituita come reddito di ultima istanza è rivolta anche ai professionisti iscritti agli ordini.

>> IL TESTO DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, n. 18.

>> LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA.

Le misure in materia di personale

– Le procedure concorsuali sono sospese per 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto.
– I termini per i procedimenti disciplinari in essere o iniziati dopo il 23 febbraio sono sospesi da tale data e fino al 15 aprile.
– (Semplificazioni in materia di organi collegiali) 1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
– A sostegno dei genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio scolastico, è prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell’ordine
– Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di handicap grave è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate
– Dove non è possibile ricorre alle forme di lavoro agile, le amministrazioni pubbliche possono procedere, anche mediante il criterio della rotazione, all’esenzione del personale in servizio, prevedendosi comunque l’equiparazione del periodo trascorso in “esenzione” al servizio prestato, ai fini degli effetti economici e previdenziali
– Per i dipendenti che restano in servizio nel mese di marzo viene riconosciuto un premio di 100 euro, che non forma reddito e che è corrisposto in base ai giorni di presenza.
– Lo straordinario legato all’emergenza degli agenti di polizia locale rimane escluso dal limite al trattamento accessorio.

Il nuovo modello di autodichiarazione da utilizzare in caso di spostamenti

Nel frattempo, mediante una nota datata 17 marzo il Ministero dell’Interno avverte che è disponibile online il nuovo modello di autodichiarazione da utilizzare in caso di spostamenti, che contiene una nuova voce con la quale l’interessato deve autodichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che reca un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus “COVID-19”; il nuovo modello prevede anche che l’operatore di polizia controfirmi l’autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante, esonerando in tal modo il cittadino dall’onere di allegare all’autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità.


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