MAGGIOLI EDITORE - ilPersonale.it


Coronavirus: dalle ferie all'esenzione della prestazione, le alternative dove il lavoro agile non è possibile
Il Governo ha messo in campo una serie di disposizioni per la gestione del rapporto di lavoro pubblico nel periodo di emergenza epidemiologica

di TIZIANO GRANDELLI e MIRCO ZAMBERLAN (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Il Governo ha messo in campo una serie di disposizioni per la gestione del rapporto di lavoro pubblico nel periodo di emergenza da Covid-19. Un primo filone riguarda le assenze dal lavoro. Nell’ordine, l’amministrazione pubblica deve limitare il più possibile la presenza in ufficio dei dipendenti, spingendo l’acceleratore sullo smart working. In subordine, quando questo non è possibile, dovrà ricorrere a tutti gli istituti disciplinati dal contratto collettivo di lavoro, partendo dalle ferie pregresse per arrivare alla banca delle ore. Previsto anche l’utilizzo della rotazione del personale. Come ultima spiaggia, la Pa può esentare dal servizio i dipendenti. Questa strada deve essere corroborata da una solida motivazione in quanto l’esenzione è parificata a tutti gli effetti di legge alla presenza in servizio e, quindi comporta la corresponsione dell’intera retribuzione a fronte della mancata prestazione. Relativamente ai genitori è stato istituito un nuovo congedo di 15 giorni con retribuzione al 50% da riconoscere quando il figlio ha un’età inferiore a 12 anni ovvero senza limite d’età se il figlio è disabile e frequentante scuole o centri diurni.

Il nuovo permesso non spetta quando l’altro genitore non lavora, è disoccupato ovvero gode di forme di sostegno al reddito. Il congedo diventa non retribuito, privo di contribuzione figurativa e senza limiti temporali quando il figlio ha più di 12 e meno di 16 anni. Le esclusioni sono le medesime. In tema di disabili in situazione di gravità, i permessi dei 3 giorni al mese sono elevati a 15, sia per marzo che per aprile 2020. Sempre per i predetti disabili nonché per gli immunodepressi, per i malati oncologici e i soggetti sottoposti a terapia salvavita, le assenze certificate dall’autorità sanitaria sono equiparate al ricovero ospedaliero. Dal lato opposto, per i dipendenti che restano in servizio nel mese di marzo viene riconosciuto un premio di 100 euro, che non forma reddito e che è corrisposto in base ai giorni di presenza. Le pubbliche amministrazioni lo riconoscono automaticamente ai dipendenti e lo recuperano dal versamento delle ritenute. Inoltre, a favore degli agenti di polizia locale, lo straordinario legato all’emergenza rimane escluso dal limite al trattamento accessorio.

La scarsa presenza in servizio dei dipendenti comporta necessariamente il rinvio o la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi. In particolare, le procedure concorsuali sono sospese per 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto e i termini per i procedimenti disciplinari in essere o iniziati dopo il 23 febbraio sono sospesi da tale data e fino al 15 aprile. Al contrario, non si interrompe la corresponsione degli stipendi, dei compensi ai lavoratori autonomi e alle prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture. Pur essendo rinviati gli adempimenti in campo fiscale, il decreto, stranamente, conferma la scadenza delle certificazioni uniche, prevista dal DL. 9/2020 al 31 marzo.


https://www.ilpersonale.it