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Smart working per tutte le attività ordinarie: i dirigenti decideranno su quelle indifferibili
Dal 12 marzo le pubbliche amministrazioni di tutta Italia devono assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative, in forma agile, del proprio personale dipendente, non soltanto in deroga agli accordi individuali, ma anche in deroga agli obblighi informativi stabiliti dagli articoli da 18 a 23 delle legge 81/2017

di CONSUELO ZIGGIOTTO (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Dal 12 marzo le pubbliche amministrazioni di tutta Italia devono assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative, in forma agile, del proprio personale dipendente, non soltanto in deroga agli accordi individuali, ma anche in deroga agli obblighi informativi stabiliti dagli articoli da 18 a 23 delle legge 81/2017. Queste le nuove disposizioni contenute nel Dpcm 11 marzo 2020. L’attività lavorativa è quindi ordinariamente resa in modalità agile ed eccezionalmente resa in presenza, per le sole attività indifferibili e quelle strettamente funzionali all’emergenza.

Le attività indifferibili
Ma come operare nell’imminenza dell’efficacia delle rivoluzionarie previsioni? È demandata ai dirigenti una responsabilità enorme che si rappresenta nell’individuazione di quelle che sono le attività indifferibili da rendere in presenza e senza possibilità di differimento. La previsione, è ragionevole possa contemplare delle ipotesi derogatorie all’assenza, connesse all’emergenza e di natura residuale, con funzione di salvaguardia. Appare congruente alle responsabilità derivanti ai dirigenti, fare salve le eventuali attività da svolgere nei prossimi giorni, funzionali anche alla organizzazione del lavoro agile. Il compito dei dirigenti è quello di emanare disposizioni interne valevoli dal 12 marzo e efficaci fino al 25 marzo salvo proroga, capaci di perimetrare la legittimità dell’esposizione al rischio di contagio, attraverso l’individuazione di ciò che non si rappresenta come differibile. Le attività da rendere in presenza possono dirsi legate a quelle connesse ai servizi pubblici essenziali ma soltanto nei limiti delle misure di contenimento intervenute nei diversi decreti ministeriali, divenendo, quelle ad oggi esigibili, un «di cui» delle stesse, ma anche ulteriori come, ad esempio, l’esigenza legata all’attività lavorativa in presenza, dell’amministratore di sistema ovvero responsabile informatico, il cui contributo è fondamentale nella preparazione dei supporti tecnologici da utilizzare, quand’anche siano di proprietà del lavoratore e nella verifica dell’adeguatezza della strumentazione. Le disposizioni interne, nella diversa forma e contenuto che possono assumere, non contemplano alcuna relazione sindacale diversa dall’informazione circa la riconducibilità a ferie o a lavoro agile dell’assenza fisica del dipendente dalla sede ordinaria di lavoro nei giorni immediatamente successivi al 12 marzo. Ferie e congedi Va ricordato che il decreto 11 marzo fa salva la previsione che raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie, pertanto, nel vortice dei cambiamenti che devono realizzarsi in tempi che lasciano senza fiato, coerentemente con le disposizioni che guidano, appare ragionevole, dove gli enti non si siano già organizzati nelle settimane scorse, predisporre un ordine di servizio che in ragione delle preminente tutela della salute pubblica, collochi i dipendenti in ferie, a esclusione dei lavoratori che devono rendere la propria prestazione per le attività indifferibili e funzionali all’emergenza. Non appena gli enti saranno in grado di comunicare ai dipendenti le modalità operative in merito allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart, gli stessi potranno essere considerati nuovamente in servizio.

Verso la regolamentazione
Circa la definizione di una regolamentazione, che per i tempi concessi non può essere ridondante ma deve rimanere congruente alle norme di legge che regolamentano il lavoro agile, diventano molti utili i suggerimenti della Funzione Pubblica dell’estate del 2017 dove si chiarisce che non esistono modelli standard applicabili a tutte le amministrazioni in quanto ognuna di esse ha proprie caratteristiche e dinamiche organizzative di cui tenere conto. Nessun modello statico ma grande flessibilità e proattività, elementi e atteggiamenti che si mostrano meglio capaci di affrontare un cambiamento di questa portata rispetto alla rigidità e al poco favore che lo smart working ha ottenuto fino a oggi. Le linee guida del Dipartimento della Funzione pubblica del giugno 2017 confermano che la disciplina interna rientra nell’alveo dei poteri dirigenziali di cui all’articolo 5, comma 2, del Dlgs 165/2001. Le relazioni sindacali La partecipazione sindacale si limita al confronto e alla condivisione di un documento programmatico con la definizione degli aspetti più importanti che andranno a connotare il lavoro agile. Aspetti che in questo momento sono limitati dalla contingenza e che non possono riguardare, ad esempio, i criteri di preferenza da utilizzare in caso di un numero eccessivo di richieste dei lavoratori di accedere a questa formula. Il confronto deve limitarsi ora alla disciplina sulle fasce di contattabilità e alla definizione dei criteri per verificare l’attività resa a distanza. Si ricorda che l’articolo 19, comma 3, del Dl 9/2020, riconduce ad assenza retribuita solo l’assenza derivante da provvedimento di contenimento adottato in base all’articolo 3, comma 1, del Dl 6/2020. La previsione del lavoro agile estesa a tutta l’ordinaria attività lavorativa e la conseguente probabile assenza nelle prossime giornate legate a questa misura, non si rappresenta certo come fattispecie riconducibile all’articolo 19, comma 3. Dirigenti e dipendenti sono chiamati al dovere di dare repentino inizio a un cambiamento profondo di cultura del modo di rendere la prestazione lavorativa.


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