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Reinternalizzazione di servizi: il dipendente pubblico ritorna nell’ente conservando la differenza retributiva
Le indicazioni della Corte di Cassazione mediante ordinanza del 5 marzo 2020, n. 6290

Il dipendente pubblico che sia stato trasferito in una azienda speciale o a partecipazione pubblica, nel caso in cui l’ente decida successivamente di svolgere in via diretta il servizio, dal momento del riassorbimento ha diritto al pagamento delle differenze retributive mediante corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile con futuri rinnovo contrattuali. Sono queste le indicazioni della Cassazione (ordinanza n. 6290 del 5 marzo 2020).

La vicenda

Il Comune aveva a suo tempo istituito una azienda speciale per la gestione dei servizi museali, trasferendo parte del proprio personale in precedenza addetto al servizio, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 165/2001. A seguito della decisione dell’ente, a distanza di diversi anni, di reinternalizzare il servizio, un dipendente che rivestiva la funzione di quadro ai sensi del contratto Federcultura di cui si era dotato l’azienda speciale, ha chiesto che gli venisse garantita la differenza retributiva tra quanto percepito nell’azienda speciale prima del rientro nell’ente locale e la posizione retributiva ottenuta una volta rientrato.

La posizione del Comune

Secondo l’ente locale non troverebbero applicazione nel caso di specie le disposizioni di cui all’art. 31 del d.lgs. 165/2001, essendo questo applicabile in caso di retrocessione del servizio da privato a pubblico (ma non in senso inverso) e sottolineandosi che, quindi, il Comune pur non essendo obbligato si era comunque impegnato con le 00.SS. a riassorbire il personale dell’Azienda dismessa, ma con inquadramento dei dipendenti nella medesima posizione…

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