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Coronavirus: le regole (e i buchi) del salva-stipendi sulle assenze dei dipendenti
I periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da Covid-19, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge

di CONSUELO ZIGGIOTTO (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

I periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni indicate dall’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da Covid-19, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. Lo ha stabilito, tra le misure urgenti in materia di pubblico impiego, l’articolo 19, comma 3, del decreto legge n. 9 emanato il 2 marzo.
Le previsioni del decreto riguardano non soltanto il trattamento economico da riconoscere ai dipendenti assenti dal servizio perché impediti dal prestare l’attività lavorativa ma anche le assenze dei lavoratori riconducibili ad altre motivazioni.
Il periodo trascorso dai lavoratori dipendenti in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero. Questa la previsione dell’articolo 19, comma 1, del d.l.
Diverse sono le previsioni e diversi i riflessi sia economici che giuridici.

Assenze riconducili a servizio prestato a tutti gli effetti
La geografia si fa un po’ complessa dovendo tenere conto dei diversi provvedimenti intervenuti piuttosto freneticamente, uno a seguire dell’altro, e che devono guidare nella corretta applicazione delle disposizioni.
Il Dpcm 23 febbraio 2020, attuativo del Dl 6/2020 ha disposto misure urgenti di contenimento alla diffusione del virus, prevedendo negli 11 Comuni sede dei focolai (10 Comuni Lombardi e 1 Comune Veneto):
• il divieto di allontanamento dai confini degli 11 Comuni da parte di tutti gli individui presenti;
• il divieto di accesso agli stessi Comuni;
• la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia;
• la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e dei luoghi della cultura.
Le previsioni avrebbero dovuto trovare applicazione per 14 giorni e cioè fino al 7 marzo, tuttavia, le stesse hanno cessato di produrre i loro effetti a partire dal 2 marzo 2020, data di efficacia delle nuove disposizioni contenute nel Dpcm 2 marzo 2020, valide fino al prossimo 8 marzo 2020. Il più recente Dpcm non allarga i confini delle zone dei focolai e le misure sono confermate a esclusione della diversa e nuova previsione rispetto alle precedenti, quella cioè della chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e non della sospensione del servizio. Il quadro è coerente con le previsioni del Dl 9/2020 che entrano in vigore dal 2 marzo e che riconducono a servizio prestato a tutti gli effetti, le assenze riconducibili alle limitazioni sopra elencate.
Le differenze, seppur minime, devono tenere conto che nei giorni dal 23 febbraio al 1° marzo, i dipendenti al sevizio degli asili nido comunali, avrebbero certamente potuto prestare servizio impegnati in attività comunque esigibili in funzione delle loro mansioni.
In mancanza di una disciplina contrattuale specifica, le assenze per quei giorni devono ritenersi giustificate ricorrendo a permessi retribuiti, ferie o attraverso altre modalità di recupero delle ore non lavorate. Dal 2 marzo e sino all’8 marzo, gli stessi lavoratori sono impediti di prestare attività lavorativa in ragione della chiusura del servizio e le assenze di tutti sono da considerarsi equiparate al servizio attivo. Appare pleonastica ma doverosa la precisazione del Dl 9/2020 dove specifica che, in questi casi, l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostituiva di mensa, ove prevista.

Le altre assenze dal servizio legate al Coronavirus
L’ordinanza del 21 febbraio 2020 del ministero della Salute introduce insieme all’articolo 2, comma, 1 del Dpcm 23 febbraio 2020, altre misure di contenimento del virus sul territorio nazionale. Queste misure comportano l’obbligo da parte delle autorità sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per 14 giorni, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia.
Nel caso in cui un individuo sia transitato e abbia sostato dal 1° febbraio 2020 in uno degli 11 Comuni sede dei focolai, lo stesso è tenuto a comunicare la circostanza all’azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell’adozione, da parte dell’autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (lo stesso dicasi per chi ha soggiornato nelle aree della Cina interessate dall’epidemia nei 14 giorni precedenti la data del 21 febbraio 2020). Queste situazioni comprendono tutti individui al di fuori di quelli legati alle zone sede dei focolai, residenti o meno nelle tre regioni sedi dei maggiori contagi.
Il decreto legge 9/2020 prevede che il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria son sorveglianza attiva, sia equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.
Il comma successivo integra la disposizione dell’articolo 71, comma 1, del Dl 12/2008 convertito dalla legge 113/2008, prevedendo di fatto l’esclusione della così detta trattenuta Brunetta dei primi dieci giorni di assenza per malattia nei casi di ricovero ospedaliero in strutture del servizio sanitario nazionale per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza.
L’equiparazione a ricovero ospedaliero e la conseguente riconducibilità alla malattia delle assenze citate, incide sul computo del periodo di comporto di ciascun lavoratore coinvolto, con la previsione di favore che ha inteso escludere la trattenuta Brunetta nei periodi oggetto di assenza riconducibile a quarantena o permanenza domiciliare disposta dall’autorità sanitaria competente.


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