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Ampliamento congedo di paternità 2020
Sintesi del messaggio INPS del 21 febbraio 2020, n. 679

Mediante messaggio n. 679 datato 21 febbraio 2020, l’INPS ha fornito informazioni circa la proroga e l’ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e del congedo facoltativo, di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le nascite, le adozioni o affidamenti avvenuti nell’anno 2020. Come noto, infatti, tali disposizioni sono state modificate dalla Legge di Bilancio 2020, che ha esteso la durata del congedo obbligatorio a sette giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore.

L’Istituto, dopo aver ricordato le indicazioni già fornite già nella circolare n. 40/2013, ha comunicato che sono tenuti a presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo, senza necessità di presentare domanda all’Istituto. In questo caso, infatti, sarà il datore di lavoro a comunicare all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens. Per il settore agricolo, la disciplina in merito è stata dettata con la circolare n. 181/2013, che ha fornito le istruzioni operative per la denuncia sul modello DMAG delle giornate di congedo fruite dal lavoratore il cui importo è stato anticipato dal datore di lavoro.

Anche il congedo facoltativo – ricorda l’INPS nel messaggio – è stato prorogato per l’anno 2020: la relativa fruizione è ammessa previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. L’Istituto precisa altresì che per le nascite e le adozioni o affidamenti avvenuti nell’anno solare 2019, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a cinque soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2020.

>> CONSULTA IL TESTO DEL MESSAGGIO INPS.


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