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Responsabilità civile del datore di lavoro
Una dipendente subisce violenza sessuale da parte di due colleghi e domanda al giudice del lavoro il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile, secondo cui il datore di lavoro è responsabile in via indiretta del fatto illecito commesso da un dipendente nell'esercizio delle sue mansioni: le valutazioni della Cassazione

Una dipendente di una compagnia croceristica subisce violenza sessuale da parte di due colleghi e domanda al giudice del lavoro il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2049 del Codice civile, secondo cui il datore di lavoro è responsabile in via indiretta del fatto illecito commesso da un dipendente nell’esercizio delle sue mansioni. Sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 18 febbraio 2020, n. 4099.

Massima

L’attribuzione congiunta del danno esistenziale e del danno biologico, inteso come danno che incide sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico-relazionali, costituisce una duplicazione risarcitoria, poiché tali voci di danno appartengono alla stessa area protetta dall’art. 32 Cost.; ciononostante, il giudice può compiere una differente ed autonoma valutazione circa la sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione di un suo diritto e ciò anche in conformità alla nuova formulazione dell’art. 138, lett. e), del Codice delle assicurazioni.

Fatto

La Corte d’Appello di Genova, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale, ha aumentato ad Euro 97.185,00 l’importo pari ad Euro 69.110,00 riconosciuto a titolo di risarcimento del danno in favore di una dipendente che, sul luogo di lavoro, aveva subito molestie e violenza sessuale da parte di due colleghi. Il giudice di secondo grado ha ritenuto, confermando sul punto la decisione del Tribunale, che la responsabilità indiretta del datore di lavoro ex art. 2049 del Codice civile per il fatto dannoso commesso dal dipendente, non richiede che fra le mansioni affidate all’autore dell’illecito e l’evento sussista un nesso di causalità, essendo sufficiente un nesso di occasionalità necessaria, per essere irrilevante che il dipendente medesimo abbia agito con dolo o per finalità strettamente personali.

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