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Milleproroghe: quattro mosse per sfruttare la nuova libertà di utilizzo delle graduatorie
La conversione del Milleproroghe manda in soffitta la norma che prevede che lo scorrimento possa avvenire esclusivamente per posti che non siano stati istituiti o trasformati dopo l'indizione del concorso

di GIANLUCA BERTAGNA (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

È rivoluzione sull’utilizzo delle graduatorie. La conversione del Milleproroghe manda in soffitta l’articolo 91, comma 4, del d.lgs. 267/2000 ovvero la norma che prevede che lo scorrimento possa avvenire esclusivamente per posti che non siano stati istituiti o trasformati dopo l’indizione del concorso. Ora, gli enti locali potranno agire anche in deroga a questo paletto che a tutti è parso in contrasto con il meccanismo del piano triennale dei fabbisogni diventato flessibile alla luce della riforma Madia. Tutto bello, certo, ma attenzione alle insidie che, a questo punto, potrebbero nascere. L’articolo 91, comma 4, del Tuel è stato finora una pietra miliare nelle procedure per utilizzare le graduatorie, sia quelle del proprio ente ma anche quelle di altre amministrazioni, tanto che alcuni Tar hanno ritenuto il principio come regola generale di imparzialità e trasparenza in un’ottica costituzionale.

D’altronde, ciò che la norma voleva proprio evitare era la scelta individuale dei soggetti da assumere: verificando chi fossero gli idonei utilmente collocati, gli enti avrebbero potuto creare o trasformare il posto in dotazione organica per fare spazio a quella precisa assunzione. Un comportamento non proprio trasparente che avrebbe anche lasciato non pochi rischi di contenzioso tra i soggetti in gara. Che qualcosa, però, stesse cambiando lo si è percepito fin dall’entrata in vigore del Dlgs 75/2017 il quale, modificando totalmente l’articolo 6 del Dlgs 165/2001, ha invertito il ruolo della dotazione organica, relegandola a una conseguenza del piano dei fabbisogni: insomma, a ogni cambiamento dei fabbisogni anche la dotazione organica va rimodulata nel solo rispetto del limite complessivo di spesa potenziale massima. Ma come coordinare tutta questa dinamicità con l’idea statica dell’articolo 91, comma 4, del Tuel che prevede invece una fotografia dei posti al momento in cui è stato indetto il concorso? Forse per questo motivo il legislatore è intervenuto lasciando quindi agli enti la possibilità di derogare alla disposizione in esame.

Superato, però, l’attimo di giusta “felicità”, ci si rende conto che il rischio di scivolare sulle procedure ora viene amplificato e solo rigide regole che gli enti dovranno per forza definire potranno mitigare l’effetto devastante che potrebbe avere un «adesso posso assumere chi voglio». In altre parole: la disciplina di una regolamentazione chiara e trasparente potrà mettere (in parte) al riparo l’ente da eventuali contenziosi.

Gli aspetti da tenere in considerazione potrebbero essere questi: – approvazione, da parte della giunta, di un regolamento sull’utilizzo delle graduatorie, sia proprie che di altri enti, precisando alcuni aspetti fondamentali del nostro ordinamento come ad esempio quello di partire da quelle «più vecchie»; – in caso di scorrimento degli elenchi di altri enti, pubblicazione di un avviso per stimolare le amministrazioni alla condivisione di graduatorie con posti compatibili a quelli del proprio fabbisogno; – in presenza di più disponibilità di diversi enti utilizzo dei criteri stabiliti nel regolamento per la scelta della graduatoria da utilizzare; – contatto (con documentazione certa) degli idonei non ancora assunti nell’ordine preciso della graduatoria; – stipula del contratto di lavoro con il primo soggetto disponibile. Va in ultimo ricordato che i soggetti che sono collocati utilmente nelle graduatorie hanno già superato gli esami di idoneità e quindi la procedura di sottoporre gli stessi a un’altra prova/colloquio rischia di essere totalmente illegittima nonché a rischio di rilevante contenzioso.


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